Art. 15.
Provvedimento di cancellazione sospensione e decadenza
1. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle
gestioni sono disposte con provvedimento della commissione, di cui
all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
previa contestazione degli addebiti.
2. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle
gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle
premesse.