Art. 15. 
       Provvedimento di cancellazione sospensione e decadenza 
  1. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle
gestioni sono disposte con provvedimento della  commissione,  di  cui
all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n.  446  del  1997,
previa contestazione degli addebiti. 
  2. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle
gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo. 
 
          Nota all'art. 15: 
              - Per il testo  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota  alle
          premesse.