Art. 15. Provvedimento di cancellazione sospensione e decadenza 1. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con provvedimento della commissione, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, previa contestazione degli addebiti. 2. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.
Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.