Art. 16.
Poteri istruttori e vigilanza
1. Al fine di consentire alla commissione, di cui all'articolo 53,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la valutazione dei
requisiti per l'iscrizione nell'albo nonche' l'adozione dei
prescritti provvedimenti in ordine alla gestione dell'albo, la
Direzione centrale per la fiscalita' locale effettua d'ufficio le
attivita' istruttorie ritenute necessarie per verificare il possesso
ed il permanere della idoneita' tecnica e finanziaria delle societa',
dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' degli esponenti
aziendali e dei partecipanti al capitale sociale e l'assenza delle
cause di incompatibilita' necessari per la gestione delle attivita'
previste dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la
suddetta Direzione centrale si avvale dei competenti uffici, nonche',
per il tramite delle direzioni regionali delle entrate, delle
informazioni assunte in merito dalla Guardia di finanza, anche
mediante accessi, verifiche ed ispezioni, presso le sedi degli
iscritti e dei richiedenti l'iscrizione.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 5, lettera
b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
"5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) (omissis);
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione
alle aziende speciali, di cui all'art. 22, comma 3, lettera
c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto
delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per
azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale
pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e),
della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati
siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo, di cui
all'art. 53, oppure siano gia' costituite prima della data
di entrata in vigore del presente decreto; 2) nel rispetto
delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste,
per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al
predetto art. 53".