Art. 16. 
                    Poteri istruttori e vigilanza 
  1. Al fine di consentire alla commissione, di cui all'articolo  53,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la valutazione  dei
requisiti  per  l'iscrizione   nell'albo   nonche'   l'adozione   dei
prescritti  provvedimenti  in  ordine  alla  gestione  dell'albo,  la
Direzione centrale per la fiscalita'  locale  effettua  d'ufficio  le
attivita' istruttorie ritenute necessarie per verificare il  possesso
ed il permanere della idoneita' tecnica e finanziaria delle societa',
dei requisiti di onorabilita' e di professionalita'  degli  esponenti
aziendali e dei partecipanti al capitale sociale  e  l'assenza  delle
cause di incompatibilita' necessari per la gestione  delle  attivita'
previste  dall'articolo  52,  comma  5,  lettera  b),   del   decreto
legislativo n. 446 del 1997. 
  2. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  la
suddetta Direzione centrale si avvale dei competenti uffici, nonche',
per  il  tramite  delle  direzioni  regionali  delle  entrate,  delle
informazioni assunte  in  merito  dalla  Guardia  di  finanza,  anche
mediante accessi,  verifiche  ed  ispezioni,  presso  le  sedi  degli
iscritti e dei richiedenti l'iscrizione. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 52,  comma  5,  lettera
          b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              "5. I regolamenti, per quanto attiene  all'accertamento
          e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
                a) (omissis); 
                b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,  anche
          disgiuntamente,  la  liquidazione,  l'accertamento   e   la
          riscossione dei tributi e di tutte  le  altre  entrate,  le
          relative attivita' sono affidate: 1)  mediante  convenzione
          alle aziende speciali, di cui all'art. 22, comma 3, lettera
          c), della legge 8 giugno 1990, n.  142,  e',  nel  rispetto
          delle procedure vigenti in  materia  di  affidamento  della
          gestione dei servizi pubblici  locali,  alle  societa'  per
          azioni o a responsabilita' limitata a  prevalente  capitale
          pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e),
          della citata legge n. 142 del  1990,  i  cui  soci  privati
          siano prescelti tra i soggetti iscritti  all'albo,  di  cui
          all'art. 53, oppure siano gia' costituite prima della  data
          di entrata in vigore del presente decreto; 2) nel  rispetto
          delle procedure vigenti in  materia  di  affidamento  della
          gestione dei servizi pubblici locali, alle societa'  miste,
          per la gestione presso altri comuni,  ai  concessionari  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
          1988, n. 43, ai  soggetti  iscritti  nell'albo  di  cui  al
          predetto art. 53".