Art. 16. Poteri istruttori e vigilanza 1. Al fine di consentire alla commissione, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la valutazione dei requisiti per l'iscrizione nell'albo nonche' l'adozione dei prescritti provvedimenti in ordine alla gestione dell'albo, la Direzione centrale per la fiscalita' locale effettua d'ufficio le attivita' istruttorie ritenute necessarie per verificare il possesso ed il permanere della idoneita' tecnica e finanziaria delle societa', dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale sociale e l'assenza delle cause di incompatibilita' necessari per la gestione delle attivita' previste dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la suddetta Direzione centrale si avvale dei competenti uffici, nonche', per il tramite delle direzioni regionali delle entrate, delle informazioni assunte in merito dalla Guardia di finanza, anche mediante accessi, verifiche ed ispezioni, presso le sedi degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. "5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) (omissis); b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali, di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo, di cui all'art. 53, oppure siano gia' costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53".