Art. 17.
Domanda per l'iscrizione nell'albo
1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su apposito
modulario con allegato questionario, recante l'indicazione dei
documenti e delle dichiarazioni necessarie, va presentata alla
Direzione centrale per la fiscalita' locale e deve essere corredata
dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione
governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per
comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari,
di onorabilita' e l'assenza delle cause di incompatibilita'.
2. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo puo'
essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1
e' fissato in duecentosettanta giorni.
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- La data ed il luogo di nascita, la residenza, la
cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato
di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia,
l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del
coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli
effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o
elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla
istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni".
- Per il testo dell'art. 4, si vedano le note all'art.
5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 130, come sostituito dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 dicembre 1998, reca il regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative.