Art. 17. 
                 Domanda per l'iscrizione nell'albo 
  1. La domanda  per  l'iscrizione  nell'albo,  redatta  su  apposito
modulario  con  allegato  questionario,  recante  l'indicazione   dei
documenti  e  delle  dichiarazioni  necessarie,  va  presentata  alla
Direzione centrale per la fiscalita' locale e deve  essere  corredata
dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di  concessione
governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti  per
comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici,  finanziari,
di onorabilita' e l'assenza delle cause di incompatibilita'. 
  2. La documentazione da produrre per  l'iscrizione  nell'albo  puo'
essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive. 
  3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1
e' fissato in duecentosettanta giorni. 
 
          Nota all'art. 17:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio
          1968, n. 15:
              "Art.  2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          -  La  data  ed  il  luogo  di  nascita,  la  residenza, la
          cittadinanza,  il  godimento dei diritti politici, lo stato
          di  celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di famiglia,
          l'esistenza  in vita, la nascita del figlio, il decesso del
          coniuge,  dell'ascendente  o discendente, la posizione agli
          effetti  degli  obblighi  militari e l'iscrizione in albi o
          elenchi   tenuti   dalla   pubblica   amministrazione  sono
          comprovati   con   dichiarazioni,  anche  contestuali  alla
          istanza,   sottoscritte   dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni".
              - Per  il testo dell'art. 4, si vedano le note all'art.
          5.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
          1994,  n.  130,  come sostituito dal decreto del Presidente
          della  Repubblica  9 dicembre  1998, reca il regolamento di
          attuazione  degli  articoli  1, 2 e 3 della legge 15 maggio
          1997,   n.   127,   in  materia  di  semplificazione  delle
          certificazioni amministrative.