Art. 17. Domanda per l'iscrizione nell'albo 1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su apposito modulario con allegato questionario, recante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, va presentata alla Direzione centrale per la fiscalita' locale e deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilita' e l'assenza delle cause di incompatibilita'. 2. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo puo' essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive. 3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e' fissato in duecentosettanta giorni.
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni". - Per il testo dell'art. 4, si vedano le note all'art. 5. - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, reca il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.