Art. 18. Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale 1. Ai fini della revisione annuale prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente regolamento, gli iscritti nell'albo sono tenuti a far pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno alla Direzione centrale per la fiscalita' locale, specifica dichiarazione, resa a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione. 2. Gli iscritti nell'albo, entro trenta giorni dalla sua approvazione, inviano alla Direzione centrale per la fiscalita' locale il bilancio d'esercizio. Nello stesso termine dalla richiesta sono trasmessi dati o notizie richiesti dalla commissione, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Nota all'art. 18: - Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in note all'art. 5.