Art. 18. 
      Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale 
  1. Ai fini della revisione annuale prevista dall'articolo 3,  comma
4, del presente regolamento, gli iscritti nell'albo sono tenuti a far
pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno alla  Direzione  centrale
per la fiscalita' locale, specifica dichiarazione, resa a norma degli
articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante  la
permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione. 
  2.  Gli  iscritti  nell'albo,  entro  trenta   giorni   dalla   sua
approvazione, inviano  alla  Direzione  centrale  per  la  fiscalita'
locale il bilancio d'esercizio. Nello stesso termine dalla  richiesta
sono trasmessi dati o notizie richiesti  dalla  commissione,  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
          Nota all'art. 18: 
              - Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge  4
          gennaio 1968, n. 15, si veda in note all'art. 5.