Art. 19.
Attestazione dell'iscrizione nell'albo
1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di
liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle province e dei comuni,
l'attestazione dell'iscrizione nell'albo, rilasciata dalla Direzione
centrale per la fiscalita' locale, puo' essere sostituita, a norma
degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, da
apposita autocertificazione. In tal caso l'eventuale inesistenza dei
prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto da dette
disposizioni, anche la decadenza dalle gestioni e la cancellazione
dall'albo.
Note all'art. 19:
- Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, si vedano le note all'art. 5.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 130, si vedano le note all'art. 17.