Art. 19. 
               Attestazione dell'iscrizione nell'albo 
  1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di
liquidazione e di accertamento  dei  tributi  e  di  riscossione  dei
tributi  e  di  altre  entrate   delle   province   e   dei   comuni,
l'attestazione dell'iscrizione nell'albo, rilasciata dalla  Direzione
centrale per la fiscalita' locale, puo' essere  sostituita,  a  norma
degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  e  del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n.  130,  da
apposita autocertificazione. In tal caso l'eventuale inesistenza  dei
prescritti requisiti comporta,  oltre  a  quanto  previsto  da  dette
disposizioni, anche la decadenza dalle gestioni  e  la  cancellazione
dall'albo. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge  4
          gennaio 1968, n. 15, si vedano le note all'art. 5. 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  25
          gennaio 1994, n. 130, si vedano le note all'art. 17.