Art. 19. Attestazione dell'iscrizione nell'albo 1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, l'attestazione dell'iscrizione nell'albo, rilasciata dalla Direzione centrale per la fiscalita' locale, puo' essere sostituita, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, da apposita autocertificazione. In tal caso l'eventuale inesistenza dei prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto da dette disposizioni, anche la decadenza dalle gestioni e la cancellazione dall'albo.
Note all'art. 19: - Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si vedano le note all'art. 5. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, si vedano le note all'art. 17.