Art. 2.
Soggetti iscrivibili
1. Nell'albo possono essere iscritti:
a) i concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) le societa' di capitale aventi per oggetto la gestione delle
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attivita' connesse
o complementari indirizzate al supporto delle attivita' di gestione
tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attivita' di
commercializzazione della pubblicita', i cui soci non esercitino
direttamente o indirettamente influenza dominante, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, nei confronti di altri soggetti
iscritti nell'albo o che effettuino attivita' di commercializzazione
della pubblicita', ne' abbiano soci che siano imprenditori
individuali che svolgono tale attivita' o siano controllate da
societa' i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono tale
attivita';
c) le societa' miste costituite a norma dell'articolo 12, comma
1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 247, del 21 ottobre 1996, il cui socio
privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i
soggetti di cui alle lettere a) e b), del presente comma, per la
gestione presso altri comuni.
2. Le societa' miste costituite a norma dell'articolo 22, comma 3,
lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, con prevalente capitale
pubblico locale, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad
evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, ovvero siano gia' costituite prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997, non sono tenute
all'iscrizione nell'albo per lo svolgimento di attivita' in favore
dell'ente locale titolare della quota prevalente di capitale;
l'iscrizione e' in ogni caso necessaria qualora dette societa'
intendano partecipare a gare per la gestione presso altri comuni.
3. Gli enti locali interessati e i soggetti di cui alle lettere a)
e b) del comma 1, sono tenuti ad informare tempestivamente la
commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, della costituzione della societa' mista,
trasmettendo atto costitutivo e statuto, nonche' dell'eventuale
affidamento dei servizi.
4. Lo statuto delle societa', di cui al comma 1, lettere a), b),
c), e comma 2, deve prevedere l'inefficacia, nei confronti della
societa', del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi non
preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze.
Note all'art. 2:
- Si riporta per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla
legge 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 2 (Requisiti per l'affidamento del servizio). -
1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio
nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in
ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche
funzioni.
2. La concessione del servizio di riscossione mediante
ruolo e' affidata dal Ministero delle finanze a societa'
per azioni con capitale interamente versato, pari ad almeno
5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di
tale servzio, di compiti ad esso connessi o complementari
indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e
di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo
Stato, delle altre attivita' di riscossione ad essi
attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate
decadute da prececenti concessioni del servizio stesso".
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art.
2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - 1. Sono
considerate societa' controllate:
1) le societa' di cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica):
"Art. 12. - 1. Le province e i comuni possono, per
l'esercizio di servizi pubblici per la realizzazione delle
opere necessarie al corretto svolgimento del servizio,
nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre
opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi
della vigente legislazione statale e regionale, nelle
competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
societa' per azioni, anche mediante gli accordi di
programma di cui al comma 9, senza il vincolo della
proprieta' maggioritaria di cui al comma 3, lettera e),
dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in
deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera
d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita
dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti
interessati provvedono alla scelta dei soci privati e
all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato
con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo
delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico
di nominaro uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso
di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo'
essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque
sul mercato".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 533, (Regolamento recante norme sulla
costituzione di societa' miste in materia di servizi
pubblici degli enti territoriali):
"Art. 1 (Soggetti). - 1. Per l'esercizio di servizi
pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie
connesse, necessarie al loro corretto svolgimento, la
costituzione delle societa' di cui all'art. 12, comma 1,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ed all'art. 4 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e'
promossa da uno o piu' enti locali. Di tali societa'
possono essere soci le regioni, altre amministrazioni
pubbliche, anche statali, e societa' a partecipazione
pubblica.
2. Il capitale delle societa' di cui al comma 1 e'
stabilito in misura non inferiore ad un miliardo di lire.
3. L'atto costitutivo e lo statuto riservano all'ente
promotore una partecipazione non inferiore al quinto del
capitale sociale. Nel caso di piu' enti promotori, tale
clausola riguarda almeno uno di essi.
4. La partecipazione azionaria di maggioranza delle
societa' di cui al comma 1, non inferiore al cinquantuno
per cento, e' assunta da imprenditori individuali o da
societa', singolarmente o raggruppati per lo scopo. Il
socio privato di maggioranza e' scelto dall'ente o dagli
enti promotori mediante una procedura concorsuale
ristretta, assimilata all'appalto concorso, di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con le
specificazioni ed integrazioni disposte dagli articoli
seguenti.
5. All'azionariato diffuso e' riservata una quota
determinata del capitale sociale. I soci pubblici e il
socio privato di maggioranza definiscono di comune accordo,
dopo la costituzione della societa', la misura della
predetta quota e le modalita' del suo collocamento. Si
applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali
vigenti in materia".
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, lettera
e), della legge 8 giugno 1990, n. 142:
"Art. 22. - 3. I comuni e le province possono gestire i
servizi pubblici nelle seguenti forme:
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di piu'
soggetti pubblici o privati".
- Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle
premesse.