Art. 2. 
                        Soggetti iscrivibili 
  1. Nell'albo possono essere iscritti: 
    a) i concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile  1999,
n. 112; 
    b) le societa' di capitale aventi per oggetto la  gestione  delle
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e  quelle  di
riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attivita' connesse
o complementari indirizzate al supporto delle attivita'  di  gestione
tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi  attivita'  di
commercializzazione della pubblicita',  i  cui  soci  non  esercitino
direttamente  o  indirettamente   influenza   dominante,   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, nei confronti di altri soggetti
iscritti nell'albo o che effettuino attivita' di  commercializzazione
della  pubblicita',  ne'  abbiano   soci   che   siano   imprenditori
individuali che  svolgono  tale  attivita'  o  siano  controllate  da
societa' i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono  tale
attivita'; 
    c) le societa' miste costituite a norma dell'articolo  12,  comma
1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre  1996,  n.  533,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 247, del 21 ottobre 1996,  il  cui  socio
privato sia prescelto  con  procedura  ad  evidenza  pubblica  tra  i
soggetti di cui alle lettere a) e b),  del  presente  comma,  per  la
gestione presso altri comuni. 
  2. Le societa' miste costituite a norma dell'articolo 22, comma  3,
lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, con prevalente capitale
pubblico locale, il cui socio privato sia prescelto con procedura  ad
evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
comma 1, ovvero siano gia' costituite prima della data di entrata  in
vigore del decreto legislativo n.  446  del  1997,  non  sono  tenute
all'iscrizione nell'albo per lo svolgimento di  attivita'  in  favore
dell'ente  locale  titolare  della  quota  prevalente  di   capitale;
l'iscrizione e'  in  ogni  caso  necessaria  qualora  dette  societa'
intendano partecipare a gare per la gestione presso altri comuni. 
  3. Gli enti locali interessati e i soggetti di cui alle lettere  a)
e b) del  comma  1,  sono  tenuti  ad  informare  tempestivamente  la
commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto  legislativo
n.  446  del  1997,  della   costituzione   della   societa'   mista,
trasmettendo  atto  costitutivo  e  statuto,  nonche'  dell'eventuale
affidamento dei servizi. 
  4. Lo statuto delle societa', di cui al comma 1,  lettere  a),  b),
c), e comma 2, deve  prevedere  l'inefficacia,  nei  confronti  della
societa', del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi  non
preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  per  opportuna  conoscenza,  il   testo
          dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile
          1999,  n.  112  (Riordino  del  servizio  nazionale   della
          riscossione, in  attuazione  della  delega  prevista  dalla
          legge 28 settembre 1998, n. 337): 
              "Art. 2 (Requisiti per l'affidamento del  servizio).  -
          1.  Il  Ministero  delle  finanze  organizza  il   servizio
          nazionale della riscossione mediante  ruolo  articolato  in
          ambiti territoriali affidati a concessionari  di  pubbliche
          funzioni. 
              2. La concessione del servizio di riscossione  mediante
          ruolo e' affidata dal Ministero delle  finanze  a  societa'
          per azioni con capitale interamente versato, pari ad almeno
          5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo  svolgimento  di
          tale servzio, di compiti ad esso connessi  o  complementari
          indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie  e
          di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo
          Stato,  delle  altre  attivita'  di  riscossione  ad   essi
          attribuite dalla legge e che  non  siano  state  dichiarate
          decadute da prececenti concessioni del servizio stesso". 
    - Si riporta il testo dell'art. 2359  del  codice  civile:  "Art.
    2359 (Societa' controllate  e  societa'  collegate).  -  1.  Sono
    considerate societa' controllate: 
                1) le societa' di cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  12,  comma  1,  della
          legge 23 dicembre  1992,  n.  498  (Interventi  urgenti  in
          materia di finanza pubblica): 
              "Art. 12. - 1. Le province  e  i  comuni  possono,  per
          l'esercizio di servizi pubblici per la realizzazione  delle
          opere necessarie  al  corretto  svolgimento  del  servizio,
          nonche' per la realizzazione  di  infrastrutture  ed  altre
          opere di interesse pubblico, che non  rientrino,  ai  sensi
          della  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nelle
          competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
          societa'  per  azioni,  anche  mediante  gli   accordi   di
          programma di  cui  al  comma  9,  senza  il  vincolo  della
          proprieta' maggioritaria di cui al  comma  3,  lettera  e),
          dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche  in
          deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma,  lettera
          d), della legge 2 aprile  1968,  n.  475,  come  sostituita
          dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli  enti
          interessati provvedono  alla  scelta  dei  soci  privati  e
          all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul  mercato
          con procedure  di  evidenza  pubblica.  L'atto  costitutivo
          delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente  pubblico
          di nominaro uno o piu' amministratori e sindaci.  Nel  caso
          di servizi pubblici locali  una  quota  delle  azioni  puo'
          essere destinata all'azionariato diffuso e  resta  comunque
          sul mercato". 
              -  Si  riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  16
          settembre 1996, n. 533, (Regolamento  recante  norme  sulla
          costituzione  di  societa'  miste  in  materia  di  servizi
          pubblici degli enti territoriali): 
              "Art. 1 (Soggetti). - 1.  Per  l'esercizio  di  servizi
          pubblici e per  la  realizzazione  delle  opere  accessorie
          connesse,  necessarie  al  loro  corretto  svolgimento,  la
          costituzione delle societa' di cui all'art.  12,  comma  1,
          della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  ed  all'art.  4  del
          decreto-legge 31  gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  marzo  1995,  n.  95,  e'
          promossa da uno  o  piu'  enti  locali.  Di  tali  societa'
          possono  essere  soci  le  regioni,  altre  amministrazioni
          pubbliche,  anche  statali,  e  societa'  a  partecipazione
          pubblica. 
              2. Il capitale delle societa' di  cui  al  comma  1  e'
          stabilito in misura non inferiore ad un miliardo di lire. 
              3. L'atto costitutivo e lo statuto  riservano  all'ente
          promotore una partecipazione non inferiore  al  quinto  del
          capitale sociale. Nel caso di  piu'  enti  promotori,  tale
          clausola riguarda almeno uno di essi. 
              4. La partecipazione  azionaria  di  maggioranza  delle
          societa' di cui al comma 1, non  inferiore  al  cinquantuno
          per cento, e' assunta  da  imprenditori  individuali  o  da
          societa', singolarmente o  raggruppati  per  lo  scopo.  Il
          socio privato di maggioranza e' scelto  dall'ente  o  dagli
          enti   promotori   mediante   una   procedura   concorsuale
          ristretta,  assimilata  all'appalto  concorso,  di  cui  al
          decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157,   con   le
          specificazioni  ed  integrazioni  disposte  dagli  articoli
          seguenti. 
              5.  All'azionariato  diffuso  e'  riservata  una  quota
          determinata del capitale sociale.  I  soci  pubblici  e  il
          socio privato di maggioranza definiscono di comune accordo,
          dopo  la  costituzione  della  societa',  la  misura  della
          predetta quota e le  modalita'  del  suo  collocamento.  Si
          applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali
          vigenti in materia". 
              - Si riporta il testo dell'art. 22,  comma  3,  lettera
          e), della legge 8 giugno 1990, n. 142: 
              "Art. 22. - 3. I comuni e le province possono gestire i
          servizi pubblici nelle seguenti forme: 
                e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita'
          limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
          partecipate  dall'ente  titolare  del  pubblico   servizio,
          qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
          territoriale  del  servizio  la  partecipazione   di   piu'
          soggetti pubblici o privati". 
              - Per il testo  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota  alle
          premesse.