Art. 2. Soggetti iscrivibili 1. Nell'albo possono essere iscritti: a) i concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) le societa' di capitale aventi per oggetto la gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attivita' connesse o complementari indirizzate al supporto delle attivita' di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attivita' di commercializzazione della pubblicita', i cui soci non esercitino direttamente o indirettamente influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo o che effettuino attivita' di commercializzazione della pubblicita', ne' abbiano soci che siano imprenditori individuali che svolgono tale attivita' o siano controllate da societa' i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono tale attivita'; c) le societa' miste costituite a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247, del 21 ottobre 1996, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), del presente comma, per la gestione presso altri comuni. 2. Le societa' miste costituite a norma dell'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, con prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero siano gia' costituite prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997, non sono tenute all'iscrizione nell'albo per lo svolgimento di attivita' in favore dell'ente locale titolare della quota prevalente di capitale; l'iscrizione e' in ogni caso necessaria qualora dette societa' intendano partecipare a gare per la gestione presso altri comuni. 3. Gli enti locali interessati e i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti ad informare tempestivamente la commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, della costituzione della societa' mista, trasmettendo atto costitutivo e statuto, nonche' dell'eventuale affidamento dei servizi. 4. Lo statuto delle societa', di cui al comma 1, lettere a), b), c), e comma 2, deve prevedere l'inefficacia, nei confronti della societa', del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze.
Note all'art. 2: - Si riporta per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337): "Art. 2 (Requisiti per l'affidamento del servizio). - 1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni. 2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo e' affidata dal Ministero delle finanze a societa' per azioni con capitale interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servzio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attivita' di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da prececenti concessioni del servizio stesso". - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - 1. Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' di cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica): "Art. 12. - 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominaro uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato". - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, (Regolamento recante norme sulla costituzione di societa' miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali): "Art. 1 (Soggetti). - 1. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie connesse, necessarie al loro corretto svolgimento, la costituzione delle societa' di cui all'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ed all'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' promossa da uno o piu' enti locali. Di tali societa' possono essere soci le regioni, altre amministrazioni pubbliche, anche statali, e societa' a partecipazione pubblica. 2. Il capitale delle societa' di cui al comma 1 e' stabilito in misura non inferiore ad un miliardo di lire. 3. L'atto costitutivo e lo statuto riservano all'ente promotore una partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale. Nel caso di piu' enti promotori, tale clausola riguarda almeno uno di essi. 4. La partecipazione azionaria di maggioranza delle societa' di cui al comma 1, non inferiore al cinquantuno per cento, e' assunta da imprenditori individuali o da societa', singolarmente o raggruppati per lo scopo. Il socio privato di maggioranza e' scelto dall'ente o dagli enti promotori mediante una procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con le specificazioni ed integrazioni disposte dagli articoli seguenti. 5. All'azionariato diffuso e' riservata una quota determinata del capitale sociale. I soci pubblici e il socio privato di maggioranza definiscono di comune accordo, dopo la costituzione della societa', la misura della predetta quota e le modalita' del suo collocamento. Si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia". - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142: "Art. 22. - 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati". - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.