Art. 20. Disciplina transitoria 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano in corso contratti di concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero di attivita', comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di province e comuni legittimamente sottoscritti, per proseguirne la gestione devono ottenere l'iscrizione nell'albo entro il 30 settembre 2001; decorso inutilmente detto termine i contratti stessi sono risolti di diritto. 2. Le condizioni dei contratti di cui al comma 1, ove ne sia possibile la prosecuzione, devono essere aggiornate secondo le disposizioni del regolamento previsto dal comma 7 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore. 3. Nello stesso termine di cui al comma 1, i contratti legittimamente sottoscritti, possono essere, anche in deroga alle condizioni contrattuali, ceduti a soggetti regolarmente iscritti nell'albo, previa comunicazione al Ministero delle finanze. Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 settembre 2000 Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2000 Registro n. 4 Finanze, foglio n. 183
Note all'art. 20: - Si riporta il testo degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affisioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), precisando che l'art. 25 e' stato abrogato dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: "Art. 25 (Gestione del servizio). - 1. La gestione del servizio di accertamento o riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni e' effettuata in forma diretta dal comune. 2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, puo' affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32. 3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, e' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione". "Art. 52 (Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio). - 1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico o funzionale, puo' essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni". - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: "7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'art. 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita', nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni".