Art. 20.
Disciplina transitoria
1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, abbiano in corso contratti di concessione dei servizi di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e
diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, di cui agli articoli 25 e 52 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero di attivita', comunque
denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e
delle altre entrate di province e comuni legittimamente sottoscritti,
per proseguirne la gestione devono ottenere l'iscrizione nell'albo
entro il 30 settembre 2001; decorso inutilmente detto termine i
contratti stessi sono risolti di diritto.
2. Le condizioni dei contratti di cui al comma 1, ove ne sia
possibile la prosecuzione, devono essere aggiornate secondo le
disposizioni del regolamento previsto dal comma 7 dell'articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine di novanta
giorni dalla sua entrata in vigore.
3. Nello stesso termine di cui al comma 1, i contratti
legittimamente sottoscritti, possono essere, anche in deroga alle
condizioni contrattuali, ceduti a soggetti regolarmente iscritti
nell'albo, previa comunicazione al Ministero delle finanze.
Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 11 settembre 2000
Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 183
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 52 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e
del diritto sulle pubbliche affisioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
province, nonche' della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale), precisando che l'art. 25 e' stato abrogato
dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446:
"Art. 25 (Gestione del servizio). - 1. La gestione del
servizio di accertamento o riscossione dell'imposta sulla
pubblicita' e delle pubbliche affissioni e' effettuata in
forma diretta dal comune.
2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto
il profilo economico e funzionale, puo' affidare in
concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui
all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo
previsto dall'art. 32.
3. Il concessionario subentra al comune in tutti i
diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e'
tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi
comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso,
e' fatto divieto al concessionario di emettere atti o
effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della
concessione".
"Art. 52 (Affidamento da parte del comune del servizio
di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio). - 1. Il
servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove
il comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo
economico o funzionale, puo' essere affidato in concessione
ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3,
lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai
soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A
tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia
di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
"7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
secondo le procedure di cui all'art. 53, sono stabilite
disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e
di svolgimento dei servizi in questione al fine di
assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita',
nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle
effettive riscossioni".