Art. 20. 
                       Disciplina transitoria 
  1. I soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, abbiano in corso contratti di concessione dei servizi di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'  e
diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, di cui agli articoli 25  e  52  del  decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero di  attivita',  comunque
denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e
delle altre entrate di province e comuni legittimamente sottoscritti,
per proseguirne la gestione devono  ottenere  l'iscrizione  nell'albo
entro il 30 settembre  2001;  decorso  inutilmente  detto  termine  i
contratti stessi sono risolti di diritto. 
  2. Le condizioni dei contratti di  cui  al  comma  1,  ove  ne  sia
possibile  la  prosecuzione,  devono  essere  aggiornate  secondo  le
disposizioni del regolamento previsto dal comma  7  dell'articolo  52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine di  novanta
giorni dalla sua entrata in vigore. 
  3.  Nello  stesso  termine  di  cui  al  comma   1,   i   contratti
legittimamente sottoscritti, possono essere,  anche  in  deroga  alle
condizioni contrattuali,  ceduti  a  soggetti  regolarmente  iscritti
nell'albo, previa comunicazione al Ministero delle finanze. 
  Il presente regolamento  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 11 settembre 2000 
 
                                               Il Ministro: Del Turco 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
  Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2000 
  Registro n. 4 Finanze, foglio n. 183 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  25  e  52  del
          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione  ed
          armonizzazione dell'imposta comunale  sulla  pubblicita'  e
          del diritto sulle  pubbliche  affisioni,  della  tassa  per
          l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
          province,  nonche'  della  tassa  per  lo  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
          territoriale), precisando che l'art. 25 e'  stato  abrogato
          dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
          446: 
              "Art. 25 (Gestione del servizio). - 1. La gestione  del
          servizio di accertamento o riscossione  dell'imposta  sulla
          pubblicita' e delle pubbliche affissioni e'  effettuata  in
          forma diretta dal comune. 
              2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto
          il  profilo  economico  e  funzionale,  puo'  affidare   in
          concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui
          all'art. 22, comma 3, lettera  c),  della  legge  8  giugno
          1990,  n.  142,  ovvero  ai  soggetti  iscritti   nell'albo
          previsto dall'art. 32. 
              3. Il concessionario subentra  al  comune  in  tutti  i
          diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e'
          tenuto a  provvedere  a  tutte  le  spese  occorrenti,  ivi
          comprese quelle per il personale impiegato. In  ogni  caso,
          e' fatto divieto  al  concessionario  di  emettere  atti  o
          effettuare riscossioni successivamente alla scadenza  della
          concessione". 
              "Art. 52 (Affidamento da parte del comune del  servizio
          di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio). - 1. Il
          servizio di accertamento e di riscossione della tassa,  ove
          il comune lo ritenga  piu'  conveniente  sotto  il  profilo
          economico o funzionale, puo' essere affidato in concessione
          ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22,  comma  3,
          lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.  142,  ovvero  ai
          soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32.  A
          tal fine, si applicano le disposizioni previste in  materia
          di imposta sulla  pubblicita'  e  diritto  sulle  pubbliche
          affissioni". 
              - Si riporta il testo del  comma  7  dell'art.  52  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: 
              "7. Con decreto del Ministro delle finanze, da  emanare
          secondo le procedure di cui  all'art.  53,  sono  stabilite
          disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e
          di  svolgimento  dei  servizi  in  questione  al  fine   di
          assicurare  la  necessaria  trasparenza  e   funzionalita',
          nonche' la misura dei compensi, tenuto  anche  conto  delle
          effettive riscossioni".