Art. 3. 
                     Requisiti per l'iscrizione 
  1. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento da parte
della commissione, di cui  all'articolo  53,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, nei confronti dei legali  rappresentanti
e dei soci delle societa' dei prescritti requisiti  di  onorabilita',
di professionalita' e  dell'assenza  di  cause  di  incompatibilita';
nonche', nei confronti delle  societa',  dell'idoneita'  finanziaria,
tecnica  ed  organizzativa   alla   gestione   delle   attivita'   di
liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 
  2. Non e' iscrivibile, in ogni caso,  la  societa'  precedentemente
cancellata dall'albo o dichiarata decaduta ai sensi dell'articolo  10
del decreto legislativo n. 112 del 1999. 
  3. La sussistenza dei requisiti  cui  e'  subordinata  l'iscrizione
nell'albo viene verificata annualmente. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota  alle
          premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112: 
              "Art. 10 (Decadenza). - 1. Nel  caso  in  cui  venga  a
          mancare almeno uno dei  requisiti  stabiliti  dall'art.  2,
          comma   3,   il   Ministero   delle   finanze   invita   il
          concessionario a  provvedere  al  ripristino  entro  trenta
          giorni; se il concessionario non aderisce  all'invito,  con
          decreto  del  Ministero  delle   finanze,   notificato   al
          concessionario, e' disposta la decadenza della concessione. 
          La  decadenza  non  attribuisce  al  concessionario   alcun
          diritto di indennizzo. 
              2. In casi di particolare gravita'  la  decadenza  puo'
          essere disposta anche senza il preventivo  invito  previsto
          dal comma 1. 
              3. La notificazione del decreto di decadenza  priva  il
          concessionario  di  qualsiasi   potere   in   ordine   alla
          riscossione. 
              4. Il concessionario decaduto, sotto la  vigilanza  del
          competente ufficio  dell'amministrazione  finanziaria,  che
          redige apposito processo verbale, consegna  al  commissario
          governativo, entro trenta giorni dalla data di notifica del
          provvedimento di decadenza, la  documentazione  riguardante
          la gestione. In caso di inerzia, alla consegna provvede  la
          direzione   regionale   delle   entrate   a    spese    del
          concessionario decaduto".