Art. 3.
Requisiti per l'iscrizione
1. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento da parte
della commissione, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, nei confronti dei legali rappresentanti
e dei soci delle societa' dei prescritti requisiti di onorabilita',
di professionalita' e dell'assenza di cause di incompatibilita';
nonche', nei confronti delle societa', dell'idoneita' finanziaria,
tecnica ed organizzativa alla gestione delle attivita' di
liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. Non e' iscrivibile, in ogni caso, la societa' precedentemente
cancellata dall'albo o dichiarata decaduta ai sensi dell'articolo 10
del decreto legislativo n. 112 del 1999.
3. La sussistenza dei requisiti cui e' subordinata l'iscrizione
nell'albo viene verificata annualmente.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
"Art. 10 (Decadenza). - 1. Nel caso in cui venga a
mancare almeno uno dei requisiti stabiliti dall'art. 2,
comma 3, il Ministero delle finanze invita il
concessionario a provvedere al ripristino entro trenta
giorni; se il concessionario non aderisce all'invito, con
decreto del Ministero delle finanze, notificato al
concessionario, e' disposta la decadenza della concessione.
La decadenza non attribuisce al concessionario alcun
diritto di indennizzo.
2. In casi di particolare gravita' la decadenza puo'
essere disposta anche senza il preventivo invito previsto
dal comma 1.
3. La notificazione del decreto di decadenza priva il
concessionario di qualsiasi potere in ordine alla
riscossione.
4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del
competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, che
redige apposito processo verbale, consegna al commissario
governativo, entro trenta giorni dalla data di notifica del
provvedimento di decadenza, la documentazione riguardante
la gestione. In caso di inerzia, alla consegna provvede la
direzione regionale delle entrate a spese del
concessionario decaduto".