Art. 3. Requisiti per l'iscrizione 1. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento da parte della commissione, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, nei confronti dei legali rappresentanti e dei soci delle societa' dei prescritti requisiti di onorabilita', di professionalita' e dell'assenza di cause di incompatibilita'; nonche', nei confronti delle societa', dell'idoneita' finanziaria, tecnica ed organizzativa alla gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. Non e' iscrivibile, in ogni caso, la societa' precedentemente cancellata dall'albo o dichiarata decaduta ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 112 del 1999. 3. La sussistenza dei requisiti cui e' subordinata l'iscrizione nell'albo viene verificata annualmente.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112: "Art. 10 (Decadenza). - 1. Nel caso in cui venga a mancare almeno uno dei requisiti stabiliti dall'art. 2, comma 3, il Ministero delle finanze invita il concessionario a provvedere al ripristino entro trenta giorni; se il concessionario non aderisce all'invito, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e' disposta la decadenza della concessione. La decadenza non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo. 2. In casi di particolare gravita' la decadenza puo' essere disposta anche senza il preventivo invito previsto dal comma 1. 3. La notificazione del decreto di decadenza priva il concessionario di qualsiasi potere in ordine alla riscossione. 4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, che redige apposito processo verbale, consegna al commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, la documentazione riguardante la gestione. In caso di inerzia, alla consegna provvede la direzione regionale delle entrate a spese del concessionario decaduto".