Art. 4. Criteri di iscrizione 1. Le societa' richiedenti l'iscrizione nell'albo, riconosciute idonee a seguito del provvedimento della commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono iscritte in ordine cronologico in due distinte sezioni secondo la suddivisione di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento, con attribuzione a ciascuna di un numero di iscrizione progressivo. 2. L'iscrizione nell'albo dei concessionari di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999 e' disposta senza necessita' di ulteriori adempimenti, previa istanza degli interessati, secondo i criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Restano fermi nei tempi e nei modi le attribuzioni del Ministero delle finanze nei confronti di detti concessionari stabilite dal decreto legislativo n. 112 del 1999.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse. - Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si vedano le note all'art. 2.