Art. 4. 
                        Criteri di iscrizione 
  1. Le societa'  richiedenti  l'iscrizione  nell'albo,  riconosciute
idonee  a  seguito  del  provvedimento  della  commissione   di   cui
all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n.  446  del  1997,
sono iscritte in ordine cronologico in due distinte  sezioni  secondo
la  suddivisione  di  cui  al  successivo  articolo  6  del  presente
regolamento, con attribuzione a ciascuna di un numero  di  iscrizione
progressivo. 
  2. L'iscrizione nell'albo  dei  concessionari  di  cui  al  decreto
legislativo n. 112 del 1999 e' disposta senza necessita' di ulteriori
adempimenti, previa istanza degli interessati, secondo i  criteri  di
cui all'articolo 3 del presente regolamento. Restano fermi nei  tempi
e nei modi le attribuzioni del Ministero delle finanze nei  confronti
di detti concessionari stabilite dal decreto legislativo n.  112  del
1999. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota  alle
          premesse. 
              - Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si
          vedano le note all'art. 2.