Art. 4.
Criteri di iscrizione
1. Le societa' richiedenti l'iscrizione nell'albo, riconosciute
idonee a seguito del provvedimento della commissione di cui
all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
sono iscritte in ordine cronologico in due distinte sezioni secondo
la suddivisione di cui al successivo articolo 6 del presente
regolamento, con attribuzione a ciascuna di un numero di iscrizione
progressivo.
2. L'iscrizione nell'albo dei concessionari di cui al decreto
legislativo n. 112 del 1999 e' disposta senza necessita' di ulteriori
adempimenti, previa istanza degli interessati, secondo i criteri di
cui all'articolo 3 del presente regolamento. Restano fermi nei tempi
e nei modi le attribuzioni del Ministero delle finanze nei confronti
di detti concessionari stabilite dal decreto legislativo n. 112 del
1999.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si
vedano le note all'art. 2.