Art. 5. 
                Obblighi dei richiedenti l'iscrizione 
  1. Al fine dell'iscrizione nell'albo, le  societa'  sono  tenute  a
dichiarare, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge  4  gennaio
1968, n. 15, l'identita' dei titolari di quote od azioni; qualora  le
quote o le azioni siano possedute da altre societa'  di  capitale  e'
fatto obbligo di dichiarare l'identita' delle persone fisiche cui  le
stesse appartengono o comunque siano  direttamente  o  indirettamente
riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene
direttamente o indirettamente il controllo sia quotata in  una  borsa
valori dell'Unione europea, amministrata da un organismo indipendente
cui spetti il compito di verificare la trasparenza e  la  regolarita'
delle transazioni. 
  2. I soci delle societa' sono tenuti a dichiarare,  a  norma  degli
articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la misura  del
possesso di quote od azioni di altri soggetti  iscritti  nell'albo  o
che svolgono attivita' di commercializzazione della pubblicita' e  di
non   esercitare   nei   confronti   di   questi,   direttamente    o
indirettamente, influenza dominante ai sensi dell'articolo  2359  del
codice civile,  e  di  non  svolgere  come  imprenditori  individuali
attivita' di commercializzazione della pubblicita'. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 20 e  26  della
          legge 4 gennaio 1968, n.  15  (Norme  sulla  documentazione
          amministrativa e sulla  legalizzazione  e  autentificazione
          delle firme). 
              "Art.  4  (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta'). -  L'atto  di  notorieta'  concernente  fatti,
          stati o qualita' personali che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,  segretario  comunale,  o  altro   funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20". 
              "Art. 20 (Autenticazione delle  sottoscrizioni).  -  La
          sottoscrizione  da  produrre  agli  organi  della  pubblica
          amministrazione    puo'     essere     autenticata,     ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a ricevere la documentazione, o da un notaio,  cancelliere,
          segretario comunale, o  altro  funzionario  incaricato  dal
          sindaco. 
              L'autenticazione deve essere redatta  di  seguito  alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa  e'  stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive. 
              Il pubblico ufficiale che autentica  deve  indicare  le
          modalita' di identificazione, la  data  e  il  luogo  della
          autenticazione, il proprio nome  e  cognome,  la  qualifica
          rivestita, nonche' apporre la propria firma per  esteso  ed
          il timbro dell'ufficio. 
              Per l'autenticazione delle firme  apposte  sui  margini
          dei  fogli  intermedi  e'  sufficiente  che   il   pubblico
          ufficiale aggiunga la propria firma". 
              "Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci,
          la falsita' negli atti e  l'uso  di  atti  falsi  nei  casi
          previsti dalla presente legge  sono  puniti  ai  sensi  del
          codice penale e delle leggi speciali in materia. 
              A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati
          non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
          e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
          3,  4  e  8  e  autenticate  a  norma  dell'art.  20   sono
          considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
              Inoltre, ove i  reati  indicati  nei  precedenti  commi
          siano commessi  per  ottenere  la  nomina  ad  un  pubblico
          ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
          o arte, il giudice, nei casi  piu'  gravi,  puo'  applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione o arte. 
              Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
          al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
          dichiarazione  o  esibisce  l'atto  sulla   responsabilita'
          penale cui puo' andare incontro in  caso  di  dichiarazione
          mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
          piu' rispondenti a verita'. 
              Nella denominazione di atti usata nei precedenti  commi
          sono compresi gli atti e documenti  originali  e  le  copie
          autentiche contemplati dalla presente legge". 
              - Per il testo dell'art. 2359  del  codice  civile,  si
          vedano le note all'art. 2.