Art. 5.
Obblighi dei richiedenti l'iscrizione
1. Al fine dell'iscrizione nell'albo, le societa' sono tenute a
dichiarare, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, l'identita' dei titolari di quote od azioni; qualora le
quote o le azioni siano possedute da altre societa' di capitale e'
fatto obbligo di dichiarare l'identita' delle persone fisiche cui le
stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente
riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene
direttamente o indirettamente il controllo sia quotata in una borsa
valori dell'Unione europea, amministrata da un organismo indipendente
cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarita'
delle transazioni.
2. I soci delle societa' sono tenuti a dichiarare, a norma degli
articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la misura del
possesso di quote od azioni di altri soggetti iscritti nell'albo o
che svolgono attivita' di commercializzazione della pubblicita' e di
non esercitare nei confronti di questi, direttamente o
indirettamente, influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, e di non svolgere come imprenditori individuali
attivita' di commercializzazione della pubblicita'.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 20 e 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione
delle firme).
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti,
stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
modalita' di cui all'art. 20".
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La
sottoscrizione da produrre agli organi della pubblica
amministrazione puo' essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalita' di identificazione, la data e il luogo della
autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini
dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico
ufficiale aggiunga la propria firma".
"Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci,
la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati
non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
3, 4 e 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi
siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione o arte.
Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita'
penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
piu' rispondenti a verita'.
Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi
sono compresi gli atti e documenti originali e le copie
autentiche contemplati dalla presente legge".
- Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, si
vedano le note all'art. 2.