Art. 7. 
                      Requisiti di onorabilita' 
  1. Non possono essere amministratori, sindaci, dipendenti muniti di
rappresentanza anche temporanea,  procuratori  generali  o  speciali,
soci di societa' iscritte nell'albo: 
    a) coloro che, per legge  o  per  provvedimento  giudiziale,  non
hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di
fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione; 
    b) coloro che sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e  successive
modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 
    c) coloro che sono stati condannati  con  sentenza  irrevocabile,
salvi gli effetti della riabilitazione: 
      1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi,  per
uno dei reati  previsti  dalle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
bancaria, finanziaria,  mobiliare,  assicurativa  e  dalle  norme  in
materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento; 
      2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei  mesi,  per
uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice  civile
e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
      4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due  anni,  per
un qualunque delitto non colposo; 
    d) coloro che siano stati condannati ad una  delle  pene  di  cui
alla lettera c) per tempi non inferiori a quanto  ivi  previsto,  con
sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il  caso
dell'estinzione del reato. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  La  legge  27   dicembre   1956,   n.   1423,   reca
          (Disposizioni in ordine  alle  misure  di  prevenzione  nei
          confronti delle persone pericolose per la sicurezza  e  per
          la pubblica moralita'). 
              - La legge 31 maggio 1965, n. 575,  reca  (Disposizioni
          in ordine alla lotta contro la mafia). 
              - Il titolo XI del libro  V  del  codice  civile,  reca
          (Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi). 
              -  Il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  reca
          (Disposizioni in ordine alla disciplina del fallimento, del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa).