Art. 7.
Requisiti di onorabilita'
1. Non possono essere amministratori, sindaci, dipendenti muniti di
rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali,
soci di societa' iscritte nell'albo:
a) coloro che, per legge o per provvedimento giudiziale, non
hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di
fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile,
salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi, per
uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita'
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi, per
uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile
e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, per
un qualunque delitto non colposo;
d) coloro che siano stati condannati ad una delle pene di cui
alla lettera c) per tempi non inferiori a quanto ivi previsto, con
sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso
dell'estinzione del reato.
Note all'art. 7:
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca
(Disposizioni in ordine alle misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per
la pubblica moralita').
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca (Disposizioni
in ordine alla lotta contro la mafia).
- Il titolo XI del libro V del codice civile, reca
(Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi).
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca
(Disposizioni in ordine alla disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa).