Art. 7. Requisiti di onorabilita' 1. Non possono essere amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di societa' iscritte nell'albo: a) coloro che, per legge o per provvedimento giudiziale, non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione; b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo; d) coloro che siano stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) per tempi non inferiori a quanto ivi previsto, con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.
Note all'art. 7: - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca (Disposizioni in ordine alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'). - La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca (Disposizioni in ordine alla lotta contro la mafia). - Il titolo XI del libro V del codice civile, reca (Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi). - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca (Disposizioni in ordine alla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).