Art. 9.
Cause di incompatibilita'
1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori,
sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea,
procuratori generali o speciali, soci di societa' iscritte
nell'albo: a) i membri del Parlamento e del Governo;
b) i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e
comunali, nonche' i membri degli organi di controllo sugli atti degli
enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano
il loro mandato;
c) i pubblici impiegati;
d) i ministri dei culti;
e) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei
soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d).