Art. 9. Cause di incompatibilita' 1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di societa' iscritte nell'albo: a) i membri del Parlamento e del Governo; b) i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, nonche' i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato; c) i pubblici impiegati; d) i ministri dei culti; e) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d).