Art. 9. 
                      Cause di incompatibilita' 
  1.  Non  possono  essere  legali  rappresentanti,   amministratori,
sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, 
  procuratori generali o speciali, soci di societa' iscritte 
    nell'albo: a) i membri del Parlamento e del Governo; 
    b)  i  consiglieri  e  gli  assessori  regionali,  provinciali  e
comunali, nonche' i membri degli organi di controllo sugli atti degli
enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui  esercitano
il loro mandato; 
    c) i pubblici impiegati; 
    d) i ministri dei culti; 
    e) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado  dei
soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d).