Art.10. 
(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in 
materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di  orientamento
                             e garanzia) 
 
1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo  2  della  legge  23
dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73  della  legge
19 febbraio 1992, n. 142, le parole: "venti milioni" sono  sostituite
dalle seguenti: "sette milioni settecentoquarantacinquemila".