Art.10. (Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) 1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: "venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "sette milioni settecentoquarantacinquemila".