Art.14.
                      (Esercizio delle deleghe)

1.  Gli  schemi  dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
almeno  novanta  giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio
delle  deleghe.  Le  Commissioni  parlamentari competenti per materia
esprimono  il  loro  parete  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione  degli  schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.