Art.5.
         (Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale)

1.  All'articolo  9,  terzo  comma,  del codice penale, le parole: "a
danno  di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno
delle Comunita' europee, di uno Stato estero".

2.  All'articolo  10, secondo comma, del codice penale, le parole: "a
danno  di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno
delle Comunita' europee, di uno Stato estero".