Art.5. (Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale) 1. All'articolo 9, terzo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero". 2. All'articolo 10, secondo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero".