Art. 10.
            Pagina elettronica delle variazioni dei dati
  1.  Al registro informatico e' annessa una pagina elettronica delle
variazioni  dei  dati,  nella  quale  sono  elencate  le  notizie dei
protesti  cancellate  o  modificate  in  esecuzione  di provvedimenti
dell'autorita'   giudiziaria   nei   quindici  giorni  precedenti  la
consultazione,  con indicazione della data in cui e' stata effettuata
la cancellazione o la modifica e del provvedimento che l'ha disposta.
  2.  Nella  pagina  elettronica  di  cui  al  comma  1 sono altresi'
distintamente  elencati  i  decreti  di riabilitazione pubblicati nel
registro informatico nello stesso periodo di tempo.