Art. 11. Conservazione delle notizie dei protesti 1. Le notizie dei protesti sono conservate nel registro informatico per cinque anni dalla data di iscrizione, secondo le regole tecniche per l'archiviazione indicate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. Nel caso previsto dall'articolo 9, comma 2, non si tiene conto del tempo intercorso tra la cancellazione della notizia e la nuova iscrizione successiva alla comunicazione della sentenza di assoluzione.