Art. 11.
              Conservazione delle notizie dei protesti
  1. Le notizie dei protesti sono conservate nel registro informatico
per  cinque anni dalla data di iscrizione, secondo le regole tecniche
per  l'archiviazione  indicate dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione. Nel caso previsto dall'articolo 9, comma 2,
non  si  tiene  conto del tempo intercorso tra la cancellazione della
notizia  e  la  nuova  iscrizione successiva alla comunicazione della
sentenza di assoluzione.