Art. 12.
                   Accesso al registro informatico
  1. Il registro informatico e' accessibile al pubblico.
  2.  La  consultazione  e'  effettuata sui terminali delle camere di
commercio  o  sui  terminali remoti degli utenti collegati tramite il
sistema informativo delle camere di commercio.
  3. La consultazione ha luogo su scala nazionale.
  4.  La  ricerca  delle notizie dei protesti avviene in base al nome
del  soggetto  nei cui confronti il protesto e' stato levato o che ha
effettuato  il rifiuto di pagamento. La camera di commercio rilascia,
a   richiesta   dell'interessato,   certificazione  dell'esito  della
ricerca.
  5. E' consentito altresi' estrarre:
    a) elenchi di protesti e rifiuti di pagamento selezionati in base
ad altri parametri di ricerca, tra cui, in ogni caso, quelli indicati
nell'articolo  5,  comma  4,  lettere b), e) e g), e nell'articolo 7,
comma 3, secondo periodo;
    b)  elenchi  integrali  delle  iscrizioni  eseguite  nel registro
informatico   nei   quindici   giorni   precedenti   a  quello  della
consultazione;
    c)  copie integrali della pagina elettronica delle variazioni dei
dati prevista dall'articolo 10.
  6.  Dai  documenti  previsti  dal comma 5 deve risultare la data di
estrazione.  Sono  mantenuti  nel registro informatico gli estremi di
estrazione.