Art. 13. Pubblicazione non ufficiale delle notizie dei protesti 1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 1, terzo comma, della legge n. 77 del 1955, deve indicarsi, per le notizie dei protesti pubblicate nel registro informatico, la data di iscrizione in tale registro. 2. Chiunque pubblica notizie dei protesti e' tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle risultanze del registro informatico. 3. La disposizione del comma 2 si applica anche a chi organizza le notizie dei protesti in banche dati.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note alle premesse), e' il seguente: "3. Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione.