Art. 13.
       Pubblicazione non ufficiale delle notizie dei protesti
  1.  Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 1,
terzo  comma,  della  legge  n.  77  del 1955, deve indicarsi, per le
notizie  dei protesti pubblicate nel registro informatico, la data di
iscrizione in tale registro.
  2.  Chiunque pubblica notizie dei protesti e' tenuto ad indicare la
data  alla  quale  i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle
risultanze del registro informatico.
  3.  La disposizione del comma 2 si applica anche a chi organizza le
notizie dei protesti in banche dati.
 
          Nota all'art. 13:
              - Il  testo  dell'art.  1,  terzo  comma,  della  legge
          12 febbraio   1955,   n.   77   (per   l'argomento   e   la
          pubblicazione,  si  veda  nelle  note alle premesse), e' il
          seguente:
              "3.  Chiunque  intende  pubblicare notizia dei protesti
          cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale
          di  cui  al  primo  comma,  indicando  gli  estremi di tale
          pubblicazione.