Art. 14.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Il  modello  degli  elenchi  dei  protesti  e  dei  rifiuti  di
pagamento,  previsto  dall'articolo  5,  comma  2,  e'  approvato dal
Ministro  dell'industria entro novanta giorni dalla entrata in vigore
del  presente regolamento e trova applicazione decorsi centocinquanta
giorni  da  tale  data. Fino alla scadenza di quest'ultimo termine e,
comunque,  fino  all'approvazione  del  modello, i pubblici ufficiali
abilitati  e  i  procuratori  dell'ufficio  del  registro  redigono e
consegnano gli elenchi su solo supporto cartaceo.
  2.  Decorso il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore
del  presente  regolamento,  alla pubblicazione ufficiale dell'elenco
dei protesti si provvede unicamente mediante il registro informatico.
  3.  Fino  all'utilizzo delle firme digitali certificate, secondo le
regole  tecniche.  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio di
Ministri  8  febbraio 1999, la trasmissione dell'elenco dei protesti,
se   effettuata   con   modalita'   informatiche  o  telematiche,  e'
accompagnata   da  un  esemplare  dell'elenco  medesimo  su  supporto
cartaceo,  recante in calce la firma del pubblico ufficiale abilitato
che lo ha redatto.
  4.  Il  Ministro  dell'industria  emana le direttive necessarie per
l'uniforme applicazione del presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 9 agosto 2000

                                       Il Ministro dell'industria
                                    del commercio e dell'artigianato
                                                 Letta
Il Ministro della giustizia
        Fassino
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
  Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 343
 
          Nota all'art. 14:
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  8 febbraio  1999 (recante "Regole tecniche per la
          formazione,   la   trasmissione,   la   conservazione,   la
          duplicazione,  la  riproduzione  e  la  validazione,  anche
          temporale,  dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3,
          comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 novembre  1997,  n.  513)  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999.