Art. 3.
                    Responsabile del procedimento
  1.  Ciascuna  camera  di commercio determina l'unita' organizzativa
preposta  al  registro  informatico  e  individua il responsabile del
trattamento  dei  dati  ai  sensi degli articoli 1 e 8 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
  2.  Il  titolare  dell'unita'  organizzativa  preposta  al registro
informatico  svolge  i compiti demandati alla camera di commercio dal
presente  regolamento  ed e' responsabile della corretta e tempestiva
pubblicazione  delle notizie dei protesti secondo le disposizioni del
capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Note all'art. 3:
              - Il testo degli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre
          1996,  n.  675  (recante  "Tutela  delle persone e di altri
          soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati personali"),
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio
          1997, supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.  1  (Finalita'  e  definizioni). - 1. La presente
          legge  garantisce  che il trattamento dei dati personali si
          svolga   nel   rispetto   dei   diritti,   delle   liberta'
          fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche,
          con    particolare    riferimento   alla   riservatezza   e
          all'identita'  personale;  garantisce  altresi'  i  diritti
          delle   persone   giuridiche   e   di  ogni  altro  ente  o
          associazione.
              2. Ai fini della presente legge si intende:
                a) per  "banca  di dati , qualsiasi complesso di dati
          personali,  ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno
          o  piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri
          determinati tali da facilitarne il trattamento;
                b)   per   "trattamento   ,  qualunque  operazione  o
          complesso  di  operazioni,  svolti con o senza l'ausilio di
          mezzi  elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
          raccolta,    la    registrazione,    l'organizzazione,   la
          conservazione,   l'elaborazione,   la   modificazione,   la
          selezione,    l'estrazione,   il   raffronto,   l'utilizzo,
          l'interconnessione,   il   blocco,   la  comunicazione,  la
          diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
                c) per   "dato  personale  ,  qualunque  informazione
          relativa  a  persona  fisica,  persona  giuridica,  ente od
          associazione,    identificati   o   identificabili,   anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra
          informazione,  ivi  compreso  un  numero di identificazione
          personale;
                d) per  "titolare  ,  la  persona  fisica, la persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,  associazione od organismo cui competono le decisioni
          in  ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento
          di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
                e) per  "responsabile , la persona fisica, la persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,  associazione  od  organismo preposti dal titolare al
          trattamento di dati personali;
                f) per  "interessato  , la persona fisica, la persona
          giuridica,  l'ente  o  l'associazione  cui si riferiscono i
          dati personali;
                g) per  "comunicazione  , il dare conoscenza dei dati
          personali   a  uno  o  piu'  soggetti  determinati  diversi
          dall'interessato,  in  qualunque  forma,  anche mediante la
          loro messa a disposizione o consultazione;
                h) per  "diffusione  ,  il  dare  conoscenza dei dati
          personali  a  soggetti  indeterminati,  in qualunque forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione;
                i) per  "dato  anonimo  , il dato che in origine, o a
          seguito  di  trattamento,  non  puo' essere associato ad un
          interessato identificato o identificabile;
                l) per  "blocco  , la conservazione di dati personali
          con  sospensione  temporanea  di  ogni altra operazione del
          trattamento;
                m) per  "Garante  ,  l'autorita'  istituita  ai sensi
          dell'articolo 30.".
              "Art.  8  (Responsabile).  -  1.  Il  responsabile,  se
          designato,  deve  essere  nominato  tra  soggetti  che  per
          esperienza,  capacita'  ed  affidabilita' forniscano idonea
          garanzia  del  pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
          materia  di  trattamento,  ivi compreso il profilo relativo
          alla sicurezza.
              2.  Il  responsabile procede al trattamento attenendosi
          alle  istruzioni  impartite  dal  titolare  il quale, anche
          tramite   verifiche   periodiche,   vigila  sulla  puntuale
          osservanza  delle  disposizioni  di  cui al comma 1 e delle
          proprie istruzioni.
              3.  Ove  necessario per esigenze organizzative, possono
          essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
          suddivisione di compiti.
              4.  I  compiti  affidati  al responsabile devono essere
          analiticamente specificati per iscritto
              5.  Gli  incaricati  del trattamento devono elaborare i
          dati  personali  ai  quali  hanno  accesso attenendosi alle
          istruzioni del titolare o del responsabile".
              - Il  testo  del  capo  II  della citata legge 7 agosto
          1990,  n.  241 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda
          nelle note alle premesse), e' il seguente:
              "Capo II - Responsabile del procedimento
              "Art.  4.  - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
              "Art.   5.   -  1.  Il  dirigente  di  ciascuna  unita'
          organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  se'  o  ad altro
          dipendente  addetto  all'unita'  la  responsabilita'  della
          istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
          procedimento   nonche',  eventualmente,  dell'adozione  del
          provvedimento finale.
              2.  Fino  a quando non sia effettuata l'assegnazione di
          cui  al  comma  1,  e' considerato responsabile del singolo
          procedimento    il   funzionario   preposto   alla   unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
              3.  L'unita'  organizzativa  competente e il nominativo
          del   responsabile  del  procedimento  sono  comunicati  ai
          soggetti  di  cui  all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi
          abbia interesse.".
              "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
                a) valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i
          presupposti   che   siano  rilevanti  per  l'emanazione  di
          provvedimento;
                b) accerta   di   ufficio   i  fatti,  disponendo  il
          compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
          misura    per    l'adeguato    e    sollecito   svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
          erronee  o  incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
          ed  ispezioni  ed  ordinare esibizioni documentali; propone
          l'indizione   o,   avendone   la   competenza,  indi'ce  le
          conferenze di servizi di cui all'art. 14;
                c) cura  la  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
                d) adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,   il
          provvedimento  finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
          competente per l'adozione.".