Art. 4. Codice dei pubblici ufficiali abilitati 1. Le camere di commercio, ciascuna per la circoscrizione territoriale di competenza, attribuiscono, anche su richiesta dell'interessato, ai pubblici ufficiali abilitati un codice identificativo alfanumerico. Per le stanze di compensazione valgono come codice i dati identificativi comunicati dalla Banca d'Italia. 2. Il codice alfanumerico e' composto, in sequenza, dalla sigla della provincia, da una lettera indicante la qualifica del pubblico ufficiale abilitato, tra quelle previste all'articolo 1, comma 1, lettera e), e da un numero d'ordine nell'ambito della qualifica stessa. 3. Il codice identificativo e' comunicato senza ritardo al pubblico ufficiale abilitato mediante lettera raccomandata. 4. Le camere di commercio pubblicano semestralmente, anche mediante affissione all'albo camerale, i nominativi dei pubblici ufficiali abilitati nella circoscrizione territoriale di competenza.