Art. 4.
               Codice dei pubblici ufficiali abilitati
  1.   Le   camere  di  commercio,  ciascuna  per  la  circoscrizione
territoriale   di   competenza,  attribuiscono,  anche  su  richiesta
dell'interessato,   ai   pubblici   ufficiali   abilitati  un  codice
identificativo  alfanumerico.  Per le stanze di compensazione valgono
come codice i dati identificativi comunicati dalla Banca d'Italia.
  2.  Il  codice  alfanumerico  e' composto, in sequenza, dalla sigla
della  provincia,  da una lettera indicante la qualifica del pubblico
ufficiale  abilitato,  tra  quelle  previste all'articolo 1, comma 1,
lettera  e),  e  da  un  numero  d'ordine nell'ambito della qualifica
stessa.
  3. Il codice identificativo e' comunicato senza ritardo al pubblico
ufficiale abilitato mediante lettera raccomandata.
  4. Le camere di commercio pubblicano semestralmente, anche mediante
affissione  all'albo  camerale,  i  nominativi dei pubblici ufficiali
abilitati nella circoscrizione territoriale di competenza.