Art. 5.
                         Elenco dei protesti
  1.  I pubblici ufficiali abilitati redigono, su supporto cartaceo o
informatico, l'elenco dei protesti da essi levati dal primo giorno al
giorno  15  e  dal  giorno 16 all'ultimo giorno di ciascun mese. Allo
stesso  modo provvedono i procuratori dell'ufficio del registro per i
rifiuti di pagamento da essi registrati.
  2.  Gli elenchi sono redatti in base ad apposito modello, approvato
dal Ministro dell'industria.
  3.  L'elenco  e'  sottoscritto, anche mediante apposizione di firma
digitale  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10
novembre  1997,  n.  513,  dal pubblico ufficiale abilitato e reca il
codice  identificativo  dello  stesso  ovvero,  se tale codice non e'
stato  ancora  attribuito, il nome, la data e il luogo di nascita, il
domicilio e la qualifica.
  4. L'elenco indica, altresi', per ciascun protesto levato o rifiuto
di pagamento:
    a) il numero progressivo all'interno dell'elenco;
    b) la data e il luogo della levata o della registrazione;
    c)  il  nome  e  il domicilio del richiedente il pagamento, se si
tratta  di  persona  fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si
tratta di soggetto diverso;
    d)  il  nome  e  il  domicilio  del soggetto nei cui confronti il
protesto e' stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta
di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di
soggetto diverso;
    e) il codice fiscale del soggetto indicato dalla lettera d) o, in
mancanza:
      e1)  se  si  tratta  di  persona  fisica, la data e il luogo di
nascita;
      e2)   se  si  tratta  di  societa'  soggetta  a  registrazione,
l'ufficio del registro delle imprese presso il quale e' iscritta e il
numero di iscrizione;
    f) la natura del titolo di credito;
    g)  la  data  di  scadenza,  se si tratta di cambiale o di vaglia
cambiario;
    h) la valuta, tramite indicazione del relativo codice;
    i)  l'ammontare della somma dovuta, con indicazione, se in valuta
estera,  del  controvalore  in  lire italiane o in euro alla data del
protesto o della registrazione;
    l)  i  motivi  del  rifiuto di pagamento, tramite indicazione del
relativo codice.
  5.  Nel  caso  in  cui le indicazioni previste dalla lettera e) del
comma  4  non  sono  note  al pubblico ufficiale abilitato che redige
l'elenco,  ne' dal medesimo agevolmente e prontamente conoscibili, la
camera  di  commercio,  ove  possibile,  le ricava e le inserisce nel
registro informatico avvalendosi dell'interconnessione telematica con
il   sistema   informativo   del  Ministero  delle  finanze  prevista
dall'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581.
 
          Note all'art. 5:
              - Per   il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10 novembre  1997,  n.  513, si veda nelle note
          alle premesse.
              - Il  testo  dell'art.  32  del  decreto del Presidente
          della   Repubblica   7 dicembre   1995,   n.  581  (recante
          "Regolamento   di   attuazione   dell'art.  8  della  legge
          29 dicembre  1993,  n.  580,  in materia di istituzione del
          registro  delle  imprese  di  cui  all'art. 2188 del codice
          civile"),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 3 febbraio
          1996, n. 28, supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.  32.  - (Interconnessione del sistema informativo
          dell'ufficio  con i sistemi informativi del Ministero delle
          finanze,   dell'INPS  e  dell'INAIL.).  -  1.  Al  fine  di
          agevolare   i   rispettivi  adempimenti  istituzionali,  e'
          attivata   l'interconnessione  telematica  tra  il  sistema
          informativo  dell'ufficio  e  quelli  del  Ministero  delle
          finanze, dell'INPS e dell'INAIL.
              2.   Con   apposita   convenzione  vengono  determinati
          l'oggetto  dell'interconnessione,  le  relative modalita' e
          gli   eventuali   costi  che  non  devono  eccedere  quelli
          diretti.".