Art. 6.
                Trasmissione dell'elenco dei protesti
  1.   Gli   elenchi  indicati  nell'articolo  5  sono  trasmessi  al
presidente  del  tribunale nella cui circoscrizione i soggetti che li
hanno  redatti  esercitano le loro funzioni, non oltre il giorno 5 ed
il  giorno  20  di  ogni  mese.  La trasmissione ha luogo su supporto
cartaceo,   salva   la  facolta'  del  presidente  del  tribunale  di
autorizzare la trasmissione con le modalita' alternative prevista dal
comma 2 del presente articolo.
  2.  Nei  medesimi  termini gli elenchi sono altresi' trasmessi alla
camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale si trova il
tribunale indicato nel comma 1, con una delle seguenti modalita':
    a)  mediante  consegna  di un esemplare del supporto informatico,
della quale la camera di commercio rilascia ricevuta,
    b)  per  via  telematica,  tramite  messa  a  disposizione di una
casella di posta elettronica.