Art. 7.
               Pubblicazione dell'elenco dei protesti
  1.  La  camera  di  commercio  tiene  un  protocollo  degli elenchi
indicati  nell'articolo  5,  comma  1, con numerazione progressiva su
base annuale secondo l'ordine cronologico di arrivo.
  2.  L'elenco  e'  protocollato nello stesso giorno della ricezione,
con  indicazione  della data e del codice identificativo del pubblico
ufficiale abilitato o del nominativo del procuratore dell'ufficio del
registro che lo ha redatto.
  3.   L'elenco   e'  pubblicato  mediante  iscrizione  nel  registro
informatico  dei  dati  indicati  nell'articolo 5, commi 4 e 5, fatta
eccezione  per quelli previsti dalle lettere a) e c) del comma 4. Per
ciascuna  notizia  di  protesto  e'  altresi'  indicata  la  data  di
iscrizione.
  4.  La  pubblicazione  degli  elenchi  ha  luogo  nei  dieci giorni
successivi alla ricezione da parte della camera di commercio.