Art. 7. Pubblicazione dell'elenco dei protesti 1. La camera di commercio tiene un protocollo degli elenchi indicati nell'articolo 5, comma 1, con numerazione progressiva su base annuale secondo l'ordine cronologico di arrivo. 2. L'elenco e' protocollato nello stesso giorno della ricezione, con indicazione della data e del codice identificativo del pubblico ufficiale abilitato o del nominativo del procuratore dell'ufficio del registro che lo ha redatto. 3. L'elenco e' pubblicato mediante iscrizione nel registro informatico dei dati indicati nell'articolo 5, commi 4 e 5, fatta eccezione per quelli previsti dalle lettere a) e c) del comma 4. Per ciascuna notizia di protesto e' altresi' indicata la data di iscrizione. 4. La pubblicazione degli elenchi ha luogo nei dieci giorni successivi alla ricezione da parte della camera di commercio.