Art. 9.
Cancellazione o sospensione della   pubblicazione   di   notizie  dei
                              protesti
  1.  I decreti di sospensione della pubblicazione e di cancellazione
dei  protesti  emessi a norma dell'articolo 18 della legge n. 108 del
1996  sono  comunicati  dal cancelliere al giudice che procede per il
delitto di usura.
  2.  Se  vi  e'  stata  la  comunicazione  prevista  dal comma 1, la
sentenza  definitiva  di  assoluzione dell'imputato e' comunicata dal
cancelliere   del   giudice  che  l'ha  pronunciata  alla  camera  di
commercio,  la quale, nei tre giorni successivi, iscrive nel registro
informatico  le notizie relative ai protesti la cui pubblicazione era
stata sospesa o dei quali era stata disposta la cancellazione.
 
          Nota all'art. 9:
              - Per  il  testo dell'art. 18 della legge 7 marzo 1996,
          n. 108, si veda nelle note all'art. 8.