Art. 2. (Personale militare impegnato nella difesa nazionale) 1. Le finalita' di cui all'articolo 1 sono assicurate da: a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata; d) personale dell'Arma dei carabinieri; e) personale del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189; f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu' di cinque anni, nei seguenti casi: 1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione; 2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate. 2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 2: Comma 1, lettera a). - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97 della legge 23 dicembre 1996, n. 662" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1998, n. 17, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 2 (Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli dell'Arma dei carabinieri). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti: a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni: b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito: e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito; f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito; i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. 2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti: a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore; b) ruolo normale del Corpo del genio navale; c) ruolo normale del Corpo della armi navali; d) ruolo normale del Corpo sanitario della Marina; e) ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina; f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; h) ruolo speciale del Corpo del genio navale; i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali; j) ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina; k) ruolo speciale del Corpo di commissariato della Marina; l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti: a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica; b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica; c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico; f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica; g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica; h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico; i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico; j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico. 4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente. 5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni". Comma 1, lettere b) e c). - Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente). - 1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito: 1o caporal maggiore; caporal maggiore scelto; caporal maggiore capo; caporal magiore capo scelto; b) Marina: sottocapo di 3a classe; sottocapo di 2a classe: sottocapo di 1a classe; sottocapo di 1a classe scelto; c) Aeronautica: aviere capo; 1o aviere scelto; 1o aviere capo; 1o aviere capo scelto. 2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' cosi' costituita: Esercito: 16.722; Marina: 4.615; Aeronautica: 2.250. Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unita'. 3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo art. 7". "Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito: sergente; sergente maggiore; sergente maggiore capo; b) Marina: sergente; secondo capo; secondo capo scelto; c) Aeronautica: sergente; sergente maggiore; sergente maggiore capo. 2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito: maresciallo; maresciallo ordinario; maresciallo capo; aiutante; b) Marina: capo di 3a classe; capo di 2a classe; capo di 1a classe; aiutante; c) Aeronautica: maresciallo di 3a classe; maresciallo di 2a classe; maresciallo di 1a classe; aiutante. 3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli e' cosi' costituita: a) Esercito: sergenti: 10.700; marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti); b) Marina: sergenti: 7.875; marescialli 7.425 (di cui 2.227 aiutanti); capitanerie di porto: sergenti: 2.100; marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti); c) Aeronautica: sergenti: 10.044; marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).". Comma 1, lettera e). - Il testo dell'art. 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "Ordinamento del corpo della Guardia di finanza" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1959, n. 98, e' il seguente: "Art. 1. Il corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze. Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di: prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie; eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento". Comma 1, lettera f), n. 1. - Il testo dell'art. 78, della Costituzione e' il seguente: "Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari".