Art. 2.
        (Personale militare impegnato nella difesa nazionale)

  1. Le finalita' di cui all'articolo 1 sono assicurate da:
    a)  ufficiali  in  servizio permanente, di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    b)  sottufficiali  in  servizio permanente, di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
    c)  volontari  di  truppa,  distinti  in  volontari  in  servizio
permanente,  di  cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata;
    d) personale dell'Arma dei carabinieri;
    e)  personale  del  Corpo della guardia di finanza, nei limiti di
cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
    f)  personale  da  reclutare  su  base obbligatoria, salvo quanto
previsto  dalla  legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso
in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile
colmare  le  vacanze  di organico mediante il richiamo in servizio di
personale  militare  volontario  cessato  dal servizio da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
    1)   qualora   sia   deliberato  lo  stato  di  guerra  ai  sensi
dell'articolo 78 della Costituzione;
    2)  qualora  una  grave crisi internazionale nella quale l'Italia
sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una
organizzazione    internazionale   giustifichi   un   aumento   della
consistenza numerica delle Forze armate.
  2.  Il  servizio  militare  obbligatorio  nei  casi  previsti dalla
lettera  f)  del  comma  1  ha  la durata di dieci mesi, prolungabili
unicamente  in  caso  di  deliberazione  dello  stato  di guerra. Non
possono  essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di
polizia  ad  ordinamento  civile ed al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
 
          Note all'art. 2:
          Comma 1, lettera a).
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
          30 dicembre   1997,   n.  490,  concernente  "Riordino  del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli  ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97 della legge
          23 dicembre   1996,   n.  662"  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 gennaio 1998, n. 17, supplemento ordinario, e'
          il seguente:
              "Art.  2  (Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con
          esclusione  di  quelli  dell'Arma  dei carabinieri). - 1. I
          ruoli  nei  quali  sono iscritti gli ufficiali del servizio
          permanente dell'Esercito sono i seguenti:
                a) ruolo  normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
          artiglieria, genio, trasmissioni:
                b) ruolo   normale  dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
          materiali;
                c) ruolo    normale   del   Corpo   degli   ingegneri
          dell'Esercito;
                d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito:
                e) ruolo  normale  del  Corpo di amministrazione e di
          commissariato dell'Esercito;
                f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
          artiglieria, genio, trasmissioni;
                g)  ruolo  speciale  dell'Arma  dei  trasporti  e dei
          materiali;
                h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
                i) ruolo  speciale  del Corpo di amministrazione e di
          commissariato dell'Esercito.
              2.  I  ruoli  nei quali sono iscritti gli ufficiali del
          servizio permanente della Marina sono i seguenti:
                a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
                b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
                c) ruolo normale del Corpo della armi navali;
                d) ruolo normale del Corpo sanitario della Marina;
                e) ruolo  normale  del  Corpo  di commissariato della
          Marina;
                f)  ruolo  normale  del  Corpo  delle  capitanerie di
          porto;
                g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
                h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
                i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
                j) ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina;
                k)  ruolo  speciale  del Corpo di commissariato della
          Marina;
                l)  ruolo  speciale  del  Corpo  delle capitanerie di
          porto.
              3.  I  ruoli  nei quali sono iscritti gli ufficiali del
          servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:
                a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
                b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
                c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
                d) ruolo   normale   del   Corpo   di   commissariato
          aeronautico;
                e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
                f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
                g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
                h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
                i) ruolo   speciale   del   Corpo   di  commissariato
          aeronautico;
                j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
              4.  Gli  ufficiali  dell'ausiliaria,  gli  ufficiali di
          complemento,  gli  ufficiali  della  riserva nonche' quelli
          della  riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
          in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
              5.  Relativamente  ai  ruoli  dell'Arma dei carabinieri
          continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
          legislativo   24 marzo   1993,   n.   117,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni".
          Comma 1, lettere b) e c).
              - Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3
          della  legge  6 marzo  1992, n. 216, in materia di riordino
          dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
          avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.  2  (Ruolo  dei  volontari  di truppa in servizio
          permanente).  -  1.  Il  ruolo  dei  volontari di truppa in
          servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:
                a) Esercito:
                  1o caporal maggiore;
                  caporal maggiore scelto;
                  caporal maggiore capo;
                  caporal magiore capo scelto;
                b) Marina:
                  sottocapo di 3a classe;
                  sottocapo di 2a classe:
                  sottocapo di 1a classe;
                  sottocapo di 1a classe scelto;
                c) Aeronautica:
                  aviere capo;
                  1o aviere scelto;
                  1o aviere capo;
                  1o aviere capo scelto.
              2.  La  dotazione  organica  del ruolo dei volontari di
          truppa in servizio permanente e' cosi' costituita:
                Esercito: 16.722;
                Marina: 4.615;
                Aeronautica: 2.250.
              Nell'ambito  della  Marina e' previsto inoltre un ruolo
          dei  volontari  di  truppa  delle capitanerie di porto, con
          dotazione di 675 unita'.
              3.  Le  eventuali  vacanze  organiche nel ruolo possono
          essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
          volontari  in  ferma breve di cui al comma 1 del successivo
          art. 7".
              "Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il
          ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:
                a) Esercito:
                  sergente;
                  sergente maggiore;
                  sergente maggiore capo;
                b) Marina:
                  sergente;
                  secondo capo;
                  secondo capo scelto;
                c) Aeronautica:
                  sergente;
                  sergente maggiore;
                  sergente maggiore capo.
              2.  Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti
          gradi:
                a) Esercito:
                  maresciallo;
                  maresciallo ordinario;
                  maresciallo capo;
                  aiutante;
                b) Marina:
                  capo di 3a classe;
                  capo di 2a classe;
                  capo di 1a classe;
                  aiutante;
                c) Aeronautica:
                  maresciallo di 3a classe;
                  maresciallo di 2a classe;
                  maresciallo di 1a classe;
                  aiutante.
              3.  La  dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei
          marescialli e' cosi' costituita:
                a) Esercito:
                  sergenti: 10.700;
                  marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);
                b) Marina:
                  sergenti: 7.875;
                  marescialli 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);
                capitanerie di porto:
                  sergenti: 2.100;
                  marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti);
                c) Aeronautica:
                  sergenti: 10.044;
                  marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).".
          Comma 1, lettera e).
              -  Il testo dell'art. 1, della legge 23 aprile 1959, n.
          189,  concernente  "Ordinamento  del corpo della Guardia di
          finanza"  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15 aprile
          1959, n. 98, e' il seguente:
              "Art.  1.  Il  corpo  della  Guardia di finanza dipende
          direttamente  e  a  tutti  gli  effetti  dal Ministro delle
          finanze.
              Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato
          e della forza pubblica ed ha il compito di:
                prevenire,  ricercare  e  denunziare le evasioni e le
          violazioni finanziarie;
                eseguire  la  vigilanza  in  mare per fini di polizia
          finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
          assistenza e di segnalazione;
                vigilare,  nei  limiti stabiliti dalle singole leggi,
          sull'osservanza    delle    disposizioni    di    interesse
          politico-economico;
                concorrere   alla   difesa   politico-militare  delle
          frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
                concorrere   al   mantenimento  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica;
                eseguire  gli altri servizi di vigilanza e tutela per
          i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento".
          Comma 1, lettera f), n. 1.
              - Il  testo  dell'art.  78,  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  78.  - Le Camere deliberano lo stato di guerra e
          conferiscono al Governo i poteri necessari".