Art. 3
                  Trasformazione progressiva dello
                 strumento militare in professionale

  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  previo  parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari che si esprimono entro sessanta
giorni  dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai
pareri  previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare
la  graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in
servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale
civile  del  Ministero  della  difesa.  Il  decreto legislativo sara'
informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  disciplinare  la  progressiva  riduzione  a  190  mila unita'
dell'organico  complessivo  delle  Forze armate, secondo un andamento
della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione
degli  oneri  di  cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad
esclusione  dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo della guardia di
finanza  e  del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di
sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da:
      1)  non  pregiudicare  l'assolvimento  delle  finalita'  di cui
all'articolo 1;
      2)  prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze
ordinativo-funzionali  di  ciascuna  Forza  armata  tra  le  seguenti
categorie di personale:
        2.1)  ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
        2.2)   sottufficiali   in   servizio   permanente,   di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
        2.3)  volontari  di  truppa,  parte in servizio permanente ai
sensi  del  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 196, e parte in
ferma  prefissata,  di  cui  garantire  l'immissione  anche in deroga
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni;
    b)  prevedere  il  soddisfacimento  delle  esigenze  delle  Forze
armate,  nel  periodo  di  sette  anni di cui all'alinea del presente
comma,  ricorrendo  ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985,
rispettando  la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle
Forze armate ai sensi della lettera a);
    c)   disciplinare   il  progressivo  raggiungimento  dell'entita'
dell'organico  delle  singole  categorie  indicate  alla  lettera a),
prevedendo  anche  il  transito  del  personale  in  esubero rispetto
all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in
relazione  alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione
delle  assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di
mancato  reimpiego,  il  collocamento  in  ausiliaria  se con meno di
cinque  anni  dai  limiti  di eta' previsti per ciascuna categoria di
personale;
    d)   prevedere   l'emanazione  di  norme  e  l'individuazione  di
incentivi  di  carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso
il  periodo  di  sette  anni di cui all'alinea del presente comma, di
ufficiali  ausiliari  delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e
del  Corpo  della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali
di complemento in congedo;
    e)    nell'ambito   del   progressivo   incremento   dell'entita'
dell'organico  dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un
reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di
30.506  unita'  e  l'immissione in servizio permanente di non piu' di
10.450  volontari  ad  incremento  della  consistenza massima fissata
dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
    f)  prevedere  norme  riguardanti i volontari in ferma prefissata
delle  Forze  armate,  con  esclusione  dell'Arma dei carabinieri. In
particolare il decreto legislativo:
      1)  prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di
durata  di  uno  o  cinque  anni,  da  impiegare  sia  sul territorio
nazionale  sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni
le  corrispondenti  disposizioni  del  decreto  legislativo 12 maggio
1995,  n.  196, nonche' la possibilita' di differenziare le modalita'
di  reclutamento  in  relazione alla durata della ferma contratta, di
alimentare  con  i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma
prefissata  di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di
cinque anni per due successive rafferme biennali;
      2)  prevede  modalita'  per consentire, al termine di una ferma
minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata
nel  ruolo  dei  volontari  in servizio permanente, in relazione alle
esigenze organiche da soddisfare annualmente;
      3)  prevede  che  per l'accesso alla ferma prefissata di cinque
anni,  per  le  rafferme  biennali  e  per  il transito nei ruoli dei
volontari  in  servizio  permanente, costituiscano titoli da valutare
l'espletamento,   senza  demerito,  della  ferma  di  un  anno  e  le
qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;
      4)  incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata
di  cinque  anni  prevedendo  che  le  possibilita'  di  accesso  dei
volontari  di  truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli
dell'Esercito,   esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  della  Marina  e
dell'Aeronautica,  previste  dall'articolo 11 del decreto legislativo
12  maggio  1995,  n.  196,  siano  incrementate  in  relazione  alla
disponibilita'  di  personale  con  i  requisiti fissati nel medesimo
articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche;
      5) disciplina le modalita' per favorire l'inserimento nel mondo
del  lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze
armate   ai  sensi  della  lettera  a),  nell'ambito  degli  ordinari
stanziamenti  di  bilancio  previsti  per  gli interventi indicati al
presente numero:
        5.1)  prevedendo  iniziative  per  il sostegno, la formazione
professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento
preferenziale  sul  mercato  del  lavoro privato, anche attraverso il
ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni
delle   imprese   private   e  l'attivazione  di  agevolazioni  anche
finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese;
        5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari
volontari  che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali
dell'Arma  dei  carabinieri,  della Polizia di Stato, del Corpo della
guardia  di  finanza,  del  Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo
forestale  dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
Corpi  di  polizia  municipale e nei ruoli civili del Ministero della
difesa;
        5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria
per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui
all'articolo  30  della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito
dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
        5.4)  prevedendo  che, qualora la riserva per i volontari nei
concorsi  per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3)
e  per  l'accesso  ai  ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa
operare,  integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazione
di  posto,  tale  frazione  si cumuli con la riserva a concorsi dello
stesso  tipo  banditi  dalla  stessa  amministrazione  ovvero  ne sia
prevista   l'utilizzazione   nell'ipotesi  in  cui  l'amministrazione
proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
      6)   disciplina  il  trattamento  giuridico  ed  economico  dei
volontari   in   ferma   prefissata   quinquennale  ed  in  rafferma,
armonizzandolo  con  quello  dei  volontari in servizio permanente ed
adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario;
      7)  prevede  che  a  decorrere  dalla data della sua entrata in
vigore  sia  modificata  la  disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e
4-ter  dell'articolo  2  del  decreto-legge  21  aprile 1999, n. 110,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in
corrispondenza delle previsioni da esso recate;
      8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare
la  posizione  del  personale  in servizio o in corso di arruolamento
alla  data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare
le  previsioni  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con
quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
    g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego
operativo  dei  volontari  di  truppa,  il progressivo affidamento di
incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero
della  difesa,  nel  rispetto delle vigenti procedure e garantendo il
soddisfacimento   delle   esigenze  organiche  previste  dal  decreto
legislativo  16  luglio  1997, n. 265, avvalendosi, nell'ambito degli
ordinari  stanziamenti  di  bilancio, anche di imprese private per lo
svolgimento  di  attivita'  di natura logistica attualmente svolte da
personale  militare  e non connesse al soddisfacimento di esigenze di
sicurezza e di difesa delle strutture militari;
    h)   adeguare  la  normativa  che  regola  il  servizio  militare
obbligatorio,  fermo  restando  quanto  previsto  per le modalita' di
chiamata  alla  leva o alle armi, nonche' per le dispense di cui agli
articoli  1  e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in
modo da:
      1)  consentire  una gestione unitaria dei giovani disponibili a
prestare  in  armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla
formazione dei contingenti e sulla disponibilita' dall'articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
      2)  indicare  espressamente  le  norme  abrogate  in materia di
servizio  militare  obbligatorio,  coordinando  le  restanti norme in
vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge;
      3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da
assegnare  ad  enti  o  reparti  dislocati entro cento chilometri dal
luogo  di  residenza  ed  il  personale  che  risponde  per indice di
idoneita'   somatico-funzionale  o  titolo  di  studio  o  precedente
occupazione  ai  profili  di  incarico delle Forze armate, prevedendo
altresi'  che  il  Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dei  trasporti  e della navigazione e sentite le regioni interessate,
assuma  iniziative  volte  ad  agevolare  la  fruizione  dei mezzi di
trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro
che  non  possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo
di  residenza,  a  causa  della  dislocazione  delle  unita'  e delle
strutture  militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
il rientro periodico al luogo di residenza;
    i)  coordinare  le  norme  vigenti in materia di reclutamento del
personale militare femminile;
    l)   prevedere  che,  ferme  restando  le  disposizioni  vigenti,
soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle
Capitanerie  di porto, a decorrere dal 1 gennaio 2003 e relativamente
al  periodo  di  sette  anni di cui all'alinea del presente comma, il
Ministro  della  difesa  stabilisca,  con proprio decreto adottato di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della  giustizia  e  delle
finanze,  i  contingenti  autorizzati  a  prestare  servizio  di leva
nell'Arma  dei  carabinieri,  nella Polizia di Stato, nel Corpo della
guardia  di  finanza,  nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  tenendo  conto  della progressiva
contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.
  2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in
ferma  prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di
leva,  il  Ministero  della  difesa  e' autorizzato per l'anno 2000 a
immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo
di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  1 del presente articolo, 2531
volontari   ad   incremento   della   consistenza   massima   fissata
dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
  3.  Al  fine  di  promuovere la formazione culturale e sociale e la
qualita'  della  vita del personale di truppa delle Forze armate, con
particolare  riferimento  al  personale  di  leva,  il Ministro della
difesa emana direttive volte a:
    a)  assicurare  che  siano  fornite informazioni sulle principali
norme  di  legge  e  regolamentari afferenti al servizio militare con
specifica  indicazione  dei  relativi  diritti  e doveri, nonche' sui
contenuti  fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a
lezioni di educazione civica;
    b)  assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e
di  formazione  tecnica  e culturale del personale delle Forze armate
per  adeguarli  alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni
internazionali;
    c)  verificare  l'adeguamento  delle  infrastrutture  a  standard
abitativi  rispondenti  alle normative sull'igiene, la sicurezza e la
prevenzione degli infortuni;
    d) garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 30
della   legge   24   dicembre  1986,  n.  958,  promuovendo  inoltre,
nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  a tale fine
disponibili,  la  stipula  di  convenzioni  con  le  associazioni  di
categoria  interessate  per  agevolazioni  nel settore dei servizi di
ristorazione  e  alberghieri,  compreso l'eventuale utilizzo di buoni
pasto;
    e)  prevedere  che,  ad  integrazione di quanto gia' previsto dal
comma  2  dell'articolo  29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli
organi di base della rappresentanza, con particolare riferimento alla
componente  di  truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella
elaborazione  dei  programmi  per l'utilizzo delle infrastrutture per
l'attivita' ricreativa, culturale e per il tempo libero.
  4.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o
piu'   decreti   legislativi   recanti   disposizioni  integrative  e
correttive  al  medesimo  decreto  legislativo,  nel  rispetto  delle
modalita'  e  dei  principi e criteri direttivi indicati nel medesimo
comma 1.
 
          Note all'art. 3:
          Comma 1, lettera a), n. 2.1.
              -  Per  il  testo  dell'art.  2 del decreto legislativo
          30 dicembre  1997,  n.  490, vedi nota all'art. 2, comma 1,
          lettera a).
          Comma 1, lettera a), n 2.2.
              -  Per  il  testo  dell'art.  3 del decreto legislativo
          12 maggio  1995,  n.  196,  vedi  nota all'art. 2, comma 1,
          lettera b).
          Comma 1, lettera a) n. 2.3.
              -  Il  testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis,
          3-ter,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, concernente
          "Misure  per  la  stabilizzazione  della finanza pubblica",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
          302, supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti  in  servizio  valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per  l'anno  1998,  il predetto decreto emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre 1997.   Alla   data  del  31 dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva  di  cui  all'art. 3 della legge 12 marzo, 1999, n.
          68.  Nell'ambito  della programmazione e delle procedure di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicuiare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attivazione della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita.  In  tale  quadro,  entro  il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle  amministrazioni  di  cui al comma 2, compatibile con
          gli  obiettivi  di  riduzione  numerica  e con i dati sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A  decorrere  dall'anno  1999,  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui  al  comma  3,  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione illustrativa, delle iniziative di riordino e
          di  riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla  data di ricevimento ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative".
          Comma 1, lettera e).
              -  Per  il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 196, vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera
          b).
          Comma 1, lettera f), n. 4.
              -  Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 196, e' il seguente:
              "Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli). - 1.
          Il   personale  del  ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito
          (esclusa   l'Arma   dei   carabinieri),   della   Marina  e
          dell'Aeronautica,   in   rapporto  alle  consistenze  degli
          organici di cui al precedente art. 3, e' tratto:
                a)  per  il  70%  dei  posti disponibili in organico,
          dagli  allievi  delle  rispettive scuole sottufficiali. Gli
          allievi  sono  reclutati  con  ferma  di  anni  due tramite
          concorsi banditi con decreto ministeriale;
                b) per  il  30%  dei  posti  disponibili in organico,
          dagli  appartenenti  al  ruolo  dei sergenti e al ruolo dei
          volontari   di   truppa  in  servizio  permanente,  tramite
          concorso   interno  e  superamento  di  apposito  corso  di
          qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.
              I  posti  di cui alla lettera b), eventualmente rimasti
          scoperti,  possono essere devoluti in aumento al numero dei
          posti previsti alla lettera a).
              2.  Ai  concorsi  di  cui  alla lettera a) del comma 1,
          possono partecipare:
                a) i giovani che:
                  1)  siano  cittadini  italiani, ovvero italiani non
          appartenenti alla Repubblica;
                  2) non siano incorsi:
                    in condanne per delitti non colposi;
                    nel  proscioglimento  da  precedente arruolamento
          volontario  in  qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello
          Stato, d'autorita' o d'ufficio;
                  3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
                  4)  abbiano,  se  minorenni,  il  consenso  di  chi
          esercita la potesta', o la tutela;
                  5)  siano  riconosciuti in possesso della idoneita'
          psico-fisica   ed   attitudinale   al   servizio   militare
          incondizionato    e   agli   incarichi,   specializzazioni,
          categorie e specialita' di assegnazione;
                  6)  compiano  il diciassettesimo anno di eta' e non
          abbiano  compiuto  il  ventiseiesimo anno di eta' alla data
          prevista per la scadenza del termine di presentazione delle
          domande.  Per  coloro  che  abbiano  gia' prestato servizio
          militare  obbligatorio  o  volontario  il limite massimo e'
          elevato  a  ventotto  anni  qualunque  sia il grado da essi
          rivestito.  Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'
          previsti  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  i  pubblici
          impieghi;
                  7)  siano  in  possesso  del  diploma di istruzione
          secondaria  di  secondo  grado o lo conseguano nell'anno in
          cui e' bandito il concorso;
                b) gli  appartenenti  ai  ruoli  dei  sergenti  e dei
          volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i
          graduati  in  ferma  volontaria  o di leva in servizio che,
          alla   data   prevista  per  la  scadenza  del  termine  di
          presentazione delle domande:
                  1)  siano  in  possesso  del  diploma di istruzione
          secondaria  di  secondo  grado o lo conseguano nell'anno in
          cui e' bandito il concorso;
                  2)  non  abbiano  superato  il ventottesimo anno di
          eta';
                  3)  non  abbiano riportato la sanzione disciplinare
          della  consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo
          di servizio prestato se inferiore a due anni;
                  4)  siano in possesso della qualifica non inferiore
          a   "nella  media  o  giudizio  corrispondente  nell'ultimo
          biennio  o  nel periodo di servizio prestato se inferiore a
          due anni.
              3.  Ai  concorsi  di  cui  alla lettera b) del comma 1,
          possono partecipare:
                a) nel  limite  del  10%  dei  posti disponibili, gli
          appartenenti  al ruolo dei sergenti, che alla data prevista
          nel  bando  di  concorso  per  la  scadenza  del termine di
          presentazione delle domande:
                  1)  non  abbiano  superato  il quarantesimo anno di
          eta';
                  2)  abbiano  riportato  nell'ultimo  quadriennio la
          qualifica  di  almeno  "superiore  alla  media  o  giudizio
          corrispondente;
                  3)  non  abbiano riportato la sanzione disciplinare
          della consegna di rigore nell'ultimo biennio;
                b)   nel   limite   del  20%  dei  posti  disponibili
          appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente,
          che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
                  1)   abbiano   compiuto   sette  anni  di  servizio
          effettivo;
                  2)  siano  in  possesso  del  diploma di istruzione
          secondaria  di  secondo  grado o lo conseguano nell'anno in
          cui e' bandito il concorso.
              Le  norme  per  lo  svolgimento  dei concorsi di cui al
          comma  2, compresa la definizione dei titoli e delle prove,
          la  loro  valutazione,  la  nomina  delle  commissioni e la
          formazione  delle  graduatorie  e quelle per lo svolgimento
          dei  relativi  corsi  sono  stabilite  con apposito decreto
          ministeriale per ciascuna Forza armata.
              4.  Il  personale  vincitore  del  concorso di cui alla
          lettera a) del comma 1, e' tenuto a frequentare un corso di
          formazione  e  di  specializzazione, completato da tirocini
          complementari  fino  alla  concorrenza dei due anni, presso
          ciascuna  Forza  armata, avuto riguardo alle assegnazioni e
          agli  incarichi,  alle  specializzazioni,  alle categorie e
          specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza
          armata,  in  base  alle  esigenze  specifiche, al risultato
          della  selezione  psico-fisica e attitudinale, nonche' alle
          preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo
          di   formazione   ed  istruzione  nonche'  dei  periodi  di
          tirocinio  complementare, gli allievi vengono sottoposti ad
          esame  e  trattenuti  d'ufficio  per  il periodo necessario
          all'espletamento  delle  prove.  Al  superamento dell'esame
          sono  nominati,  sulla  base  della  graduatoria di merito,
          marescialli  e gradi corrispondenti in servizio permanente,
          con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno
          avuto  termine  gli  esami  finali.  Gli allievi non idonei
          possono  essere  trattenuti a domanda per sostenere per una
          sola volta il primo esame utile.
              5.  Al  personale  proveniente dal ruolo dei sergenti e
          dal  ruolo  dei volontari di truppa in servizio permanente,
          che  frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il
          titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
          modificazioni.
              6.  Ai  restanti  allievi  si applicano le disposizioni
          previste  per i volontari in ferma breve nonche', in quanto
          compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della
          legge 10 maggio 1983, n. 212.
              7.   Gli  allievi  impediti  da  infermita'  temporanea
          debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
          delitto   non   colposo   o   sottoposti   a   procedimento
          disciplinare    o   sospesi   dal   servizio   per   motivi
          precauzionali   o  per  altra  comprovata  causa  di  forza
          maggiore  non  possono  partecipare  agli  esami finali per
          l'immissione  nel  servizio  permanente. Essi proseguono il
          servizio  mediante  rafferma  annuale  rinnovabile, fino al
          cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause
          non  comportino  proscioglimento  dalla ferma, sono ammessi
          alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli
          esami  sono  promossi e immessi nel servizio permanente con
          la  stessa  decorrenza attribuita ai pari grado con i quali
          sarebbero  stati valutati in assenza delle cause impeditive
          di  cui  sopra  e con l'anzianita' relativa determinata dal
          posto  che  avrebbero  occupato,  in relazione al punteggio
          globale  ottenuto,  nella  graduatoria  di  merito dei pari
          grado medesimi.
              8.  Il  personale  di  cui alla lettera b) del comma 1,
          viene  inserito  nel  ruolo dei marescialli con il grado di
          maresciallo  e  gradi  corrispondenti  con  decorrenza  dal
          giorno   successivo   alla   data   di  nomina  dell'ultimo
          maresciallo  proveniente  dal  corso,  di  cui  al comma 4,
          concluso nell'anno.
              9.  La  partecipazione  a  corsi di particolare livello
          tecnico  svolti  anche  durante  la formazione iniziale, e'
          subordinata  al  vincolo  di  una  ulteriore  ferma di anni
          cinque,  che  permane  anche dopo il passaggio nel servizio
          permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.
          La  ferma  precedentemente contratta non rimane operante in
          caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.".
          Comma 1, lettera f), n. 5.3.
              -  Il testo dell'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n.
          191,  come  sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre
          1986,  n.  958,  concernente nuove norme per il servizio di
          leva,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1975,
          n. 154, e' il seguente:
              "Art.  30.  -  Ferme  restando  le  aliquote  di  posti
          spettanti   ai   soggetti   aventi   titolo  all'assunzione
          obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
          successive  modificazioni,  le amministrazioni dello Stato,
          delle   regioni   e  delle  province,  nonche'  dei  comuni
          superiori  a  150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere,
          nel  limite  del  cinque per cento delle assunzioni annuali
          degli  impiegati  e  del  dieci  per cento delle assunzioni
          annuali   degli   operai,  i  militari  in  ferma  di  leva
          prolungata  ed  i  volontari  specializzati delle tre Forze
          armate  congedati  senza  demerito al termine della ferma o
          rafferma contratte.
              Se  alle assunzioni si provvede per concorso la riserva
          dei  posti  di  cui al comma primo, opera sui posti messi a
          concorso.   Se   l'assunzione   e'  fatta  senza  concorso,
          all'accertamento  dell'idoneita'  professionale si provvede
          mediante apposita prova.
              La  domanda di assunzione deve essere presentata a pena
          di  decadenza  entro un anno dalla data del collocamento in
          congedo.
              I  bandi  di  concorso,  o comunque i provvedimenti che
          prevedano  assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche
          amministrazioni   di   cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati
          agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.
              Il  Ministero  della  difesa agevola il collocamento al
          lavoro  dei  militari  in  ferma  di leva prolungata che si
          trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
              Il Ministero della difesa agevola altresi' l'avviamento
          al  lavoro  degli ufficiali che terminano senza demerito la
          ferma  di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n.
          574,  e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve
          di posti concesse ai sensi dell'art. 40 della stessa legge.
              Le  amministrazioni  di cui al primo comma del presente
          articolo  e al secondo comma del citato art. 40 della legge
          20 settembre  1980,  n.  574,  trasmettono  alla  Direzione
          generale  delle  provvidenze per il personale del Ministero
          della  difesa  copia  dei  bandi di concorso o comunque dei
          provvedimenti   che   prevedono   assunzioni  di  personale
          nonche',  entro  il  mese  di gennaio  di  ciascun anno, un
          prospetto  delle  assunzioni  operate ai sensi del presente
          articolo nel corso dell'anno precedente.
              Le   qualifiche  professionali  e  le  specializzazioni
          acquisite  durante  la  ferma di leva prolungata, attestate
          con  disciplina  rilasciato  dall'ente militare competente,
          costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie
          e speciali di collocamento".
          Comma 1, lettera f), n. 7.
              -  Il  testo  dell'art.  2  del decreto-legge 21 aprile
          1999,  n.  110,  convertito  con  modificazioni dalla legge
          18 giugno   1999,   n.  186,  concernente  l'autorizzazione
          all'invio   in  Albania  ed  in  Macedonia  di  contingenti
          italiani   nell'ambito  della  missione  NATO  per  compiti
          umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento
          del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza
          ai profughi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
          1999 e' il seguente:
              "Art. 2. - 1. Il Ministero della difesa, per far fronte
          alle  esigenze  derivanti  dalle missioni internazionali di
          pace,  ferma restando la programmazione quadriennale di cui
          all'art.  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          2 settembre  1997,  n. 332, per l'anno 1999, e' autorizzato
          ad  ammettere  alla ferma biennale di cui all'art. 21 della
          legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore contingente di
          500   unita'  da  trarre  dai  carabinieri  ausiliari  gia'
          arruolati  nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
              2. Nell'anno 2000 si procedera' ad ammettere alla ferma
          biennale  un corrispondente numero inferiore di carabinieri
          ausiliari,  nel  rispetto  dell'invarianza  della  relativa
          spesa.
              3.  Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in
          ferma  breve  di  cui  all'art.  7  del decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilita' di
          cui al comma 3 dell'art. 2 dello stesso decreto:
                a) al personale volontario in ferma breve delle Forze
          armate,  in  servizio  all'atto  di  entrata  in vigore del
          presente  decreto,  puo'  essere  prolungata  la  ferma con
          un'ulteriore rafferma biennale;
                b)  le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui
          il  gettito  di volontari in ferma breve reclutati ai sensi
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
          1997,  n.  332,  risultasse  insufficiente  a soddisfare le
          esigenze,  a  reclutare  personale  volontario  secondo  le
          modalita'  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  dello  stesso
          decreto.
              4.  Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al
          comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'art. 13 del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 332 del
          1997  per  il  transito nei ruoli dei volontari in servizio
          permanente e modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
          12  dello  stesso  decreto  per l'immissione nelle Forze di
          polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.
              4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 settembre
          1997,  n. 332, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa
          in  ferma  breve  delle  Forze  armate possono essere anche
          reclutati  tra  i  soggetti  che abbiano contratto la ferma
          volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:
                a) i  predetti  soggetti  possono contrarre una ferma
          volontaria   di   un   anno.   Essi  sono  disponibili  per
          l'assegnazione  a comandi, enti, reparti e unita' dislocati
          su  tutto  il  territorio  nazionale  e ad essere impiegati
          anche  all'estero;  il  servizio prestato per i dodici mesi
          previsti e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi
          di leva;
                b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le
          norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni
          regolamentari  valide  per  i  volontari  in ferma breve al
          primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:
                  1) ai    predetti   soggetti   compete   una   paga
          equivalente  a  quella  dei militari di leva maggiorata, in
          relazione  alla disponibilita' di cui alla lettera a) ed ai
          rischi  connessi con l'attivita' addestrativa ed operativa,
          di  un  assegno  mensile  pari  al  50 per cento della paga
          corrisposta  ai  volontari  in ferma breve durante il primo
          anno  di  ferma.  Ai  militari  reclutati  ai  sensi  della
          lettera a), non compete alcun premio di congedamento;
                  2) ai  predetti  soggetti si applicano le norme per
          il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di
          tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio
          o  d'autorita', il periodo di servizio prestato in qualita'
          di  volontario  in  ferma  annuale  non  e'  valido ai fini
          dell'assolvimento degli obblighi di leva;
                  3) i   predetti  soggetti  possono  partecipare  al
          reclutamento  dei  volontari  in  ferma  breve ai sensi del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
          n.  332. Qualora il personale in questione non possa essere
          sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle
          prove  di  selezione  previste  per  il  reclutamento quale
          volontario  in  ferma  breve,  puo', a domanda, chiedere il
          prolungamento   della   ferma   contratta  per  il  periodo
          strettamente  necessario  allo  svolgimento  delle suddette
          prove  di selezione ed eventualmente al successivo transito
          in   ferma  breve  che  potra'  avvenire,  pertanto,  senza
          soluzione di continuita'. Il mancato superamento, nel corso
          del  periodo  di  prolungamento  della  ferma, di una delle
          prove  di  selezione comportera' il collocamento in congedo
          dell'interessato.
              4-ter.  I  reclutamenti  annuali  di cui al comma 4-bis
          sono  adottati  in modo da assicurare l'invarianza di spesa
          derivante  dalle dotazioni organiche di volontari di truppa
          in  servizio  permanente  definite  dall'art. 2 del decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n. 196, e dal contingente di
          volontari  in ferma breve autorizzato annualmente con legge
          di  bilancio.  E'  altresi' possibile reclutare personale a
          ferma   annuale   a  compensazione  delle  carenze  che  si
          dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle
          armi,  rispetto  a quello autorizzato annualmente con legge
          di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa.
              4-quater.  Sono  abrogati  i  commi 111, 112, 113 e 114
          dell'art.  1  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, fatta
          salva  la  posizione del personale gia' trattenuto ai sensi
          delle  predette  norme compresa la possibilita' di transito
          nei volontari in ferma breve".
          Comma 1, lettera f), n. 8.
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
          supplemento   ordinario  reca  disposizioni  di  attuazione
          dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          riordino  dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
          stato  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo e non
          dirigente dell'Arma dei carabinieri.
          Comma 1, lettera g).
              - Il  decreto  legislativo  16  luglio  1997,  n.  265,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185,
          reca  disposizioni  in  materia  di  personale  civile  del
          Ministero  della  difesa,  a  norma  dell'art.  1, comma 4,
          lettere e) e g) della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
          Comma 1, lettera h).
              - Il testo degli articoli 1 e 7 del decreto legislativo
          30 dicembre  1997,  n.  504, concernente "adeguamento delle
          norme  in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al
          servizio  di  leva,  a  norma dell'art. 1, comma 106, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662" pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 2 febbraio 1998, n. 26, e' il seguente:
              "Art.  1 (Formazione dei contingenti e disponibilita').
          -  1.  I  cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva
          nel  trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di eta'
          e  comunque  non  prima  del  raggiungimento della maggiore
          eta';   si   intende   per   primo   trimestre  il  periodo
          gennaio-marzo,      per      secondo      trimestre      il
          periodo aprile-giugno,   per  terzo  trimestre  il  periodo
          luglio-settembre,      per      quarto     trimestre     il
          periodo ottobre-dicembre.
              2.  I  cittadini  dichiarati idonei alla visita di leva
          iniziano  il  servizio di leva entro il semestre successivo
          al  trimestre  in  cui  e'  stata  effettuata  la visita e,
          comunque,  non  oltre  il successivo trimestre in relazione
          alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel
          quadro  di  una  gestione  unitaria  delle risorse. Decorso
          inutilmente  tale  periodo  il  cittadino  ha  diritto alla
          dispensa.
              3.  Per  coloro  che  chiedono  di prestare servizio in
          qualita' di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2
          entro  il  quale  deve  iniziare  il servizio di leva degli
          aspiranti  ausiliari  non  prescelti, decorre dalla data in
          cui   viene   comunicata   la  relativa  determinazione  ai
          competenti uffici.
              4.  I  cittadini  che  usufruiscono  del  beneficio del
          ritardo  per  motivi di studio sono chiamati alla visita di
          leva  e  assegnati  agli  enti  secondo quanto indicato nei
          successivi articoli.
              5.  Le norme del presente decreto valgono anche per gli
          obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi
          previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche
          agli  obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale
          termine  comprende  anche  il  periodo  necessario  per  il
          riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai
          sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772".
              "Art.  7  (Dispensa dalla ferma di leva). - 1. In tempo
          di  pace,  conseguono  la  dispensa  dalla  ferma di leva i
          cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
                a) orfano  di  entrambi  i  genitori, con funzioni di
          capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;
                b) arruolato, con prole;
                c) figlio,   unico maggiorenne   e   convivente,   di
          genitore   portatore   di   handicap   che   lo  renda  non
          autosufficiente  o invalido civile affetto da mutilazione o
          invalidita'  analoghe  a  quelle  per  le quali e' previsto
          l'accompagnatore  ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
                d)  primogenito  o  unico figlio di genitori viventi,
          dei   quali   uno   affetto  da  infermita'  permanente  ed
          insanabile  che  lo  renda  inabile  ad  esplicare  la  sua
          abituale  attivita'  lavorativa,  ovvero  di padre vedovo o
          celibe  o  di  madre  vedova  o nubile, purche', in tutti i
          casi,  a  causa della partenza alle armi dell'arruolato, la
          famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
                e) unico fratello convivente di portatore di handicap
          o affetto da grave patologia, non autosufficiente;
                f) vittima  del  reato di sequestro di persona che, a
          causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia
          stato  privato  della liberta' personale o delle condizioni
          di  normale  salute  fisica  o  psichica  per un periodo di
          almeno sessanta giorni;
                g) fratello   di   militare   deceduto   durante   la
          prestazione del servizio militare.
              2.  In  occasione  della chiamata alla leva di ciascuna
          classe,   il  Ministro  della  difesa  puo',  verificandosi
          circostanze   eccezionali  e  temporanee,  determinare,  in
          aggiunta  a  quelli  elencati  nel  comma  1  del  presente
          articolo, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di
          leva  per particolari condizioni di bisogno della famiglia.
          Qualora   il   gettito  dei  singoli  contingenti  non  sia
          sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate,
          il Ministro della difesa puo' non inserire nei manifesti di
          chiamata alla leva alcuni dei titoli elencati al comma 1.
              3.   Qualora   si  prevedano  eccedenze  rispetto  alle
          esigenze   di   incorporazione,   possono  altresi'  essere
          dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano,
          in  ordine  di priorita' decrescente, in una delle seguenti
          condizioni:
                a) difficolta'    economiche   o   familiari   ovvero
          particolari responsabilita' lavorative;
                b) responsabile    diretto   e   determinante   della
          conduzione  di  impresa  o di attivita' economica da almeno
          due  anni  ovvero  di impresa o attivita' economica avviata
          con   il   sostegno  di  leggi  nazionali  o  regionali  di
          incentivazione all'imprenditorialita' giovanile e al lavoro
          autonomo,   sempreche'  con  la  partenza  dell'interessato
          vengano   a  mancare  i  presupposti  fondamentali  per  la
          funzionalita'  tecnico-amministrativa  dell'azienda o della
          attivita';
                c) minor  indice  di  idoneita'  somaticofunzionale o
          psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva;
                d) cittadino  impegnato,  con meriti particolari, sul
          piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche,
          artistiche, culturali.
              4.  Le  condizioni  di cui alle lettere a), b) e d) del
          comma  3  sono  determinate  con decreto del Ministro della
          difesa.
              5.  In  occasione  della chiamata alla leva di ciascuna
          classe,    il    Ministro    della   difesa,   sulla   base
          dell'aggiornamento  annuale  dell'indice  ISTAT  del  costo
          della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito
          e  gli  altri  elementi  obiettivi  di  cui tener conto nel
          determinare  l'avvenuta  perdita  dei  necessari  mezzi  di
          sussistenza  necessaria  ai  fini  del  riconoscimento  dei
          titoli  previsti  dai  commi  1  e  3. I livelli di reddito
          indicati  in  tale  decreto devono essere computati su base
          familiare,  considerando  il  reddito complessivo percepito
          dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti
          la famiglia stessa.
              6.  L'elenco  nominativo  dei  dispensati, ai sensi del
          presente  articolo, deve essere esposto annualmente, per la
          durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici
          di   leva   delle   capitanerie  di  porto  competenti  per
          territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei
          dispensati per l'affissione agli albi comunali.
              7.  Il  Ministro  della  difesa  indica, con decreto da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  i  criteri  per la
          individuazione  degli  arruolati  che,  in caso di esubero,
          possono essere dispensati dal servizio di leva.
              8.  Il  Ministro  della  difesa adotta provvedimenti di
          invio  in  licenza  illimitata  senza  assegni in attesa di
          congedo  in  favore  dei  giovani alle armi per situazioni,
          dimostrate  successivamente  alla loro incorporazione o non
          fatte  valere  in  tempo  utile,  di  fatto riconducibili a
          quelle previste al comma 3".
          Comma 3, lettere d) ed e).
              - Il testo degli articoli 29, comma 2, e 30 della legge
          24 dicembre  1986,  n.  958, concernente norme sul servizio
          militare   di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 11 del 15 gennaio
          1987 e' il seguente:
              "Art. 29 (omissis).
              "2. I  comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di
          base   della   rappresentanza   militare,  nell'ambito  del
          territorio   del   presidio,   concordano   le   necessarie
          iniziative  con  le istituzioni pubbliche, le associazioni,
          le  societa'  e  le  istituzioni  sportive e ricreative del
          luogo".
              "Art. 30 (Accordi con gli enti locali). - 1. Allo scopo
          di  assicurare  un  organico  rapporto  tra  Forze armate e
          societa'  civile,  i  comandi  delle  regioni militari, dei
          dipartimenti  militari  marittimi  e  delle  regioni aeree,
          d'intesa  con  i  consigli  intermedi  della rappresentanza
          militare,   su   direttive   del   Ministro  della  difesa,
          concordano  con  le  regioni,  le  province  ed i comuni, i
          programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'art.
          19  della  legge  11 luglio  1978,  n.  382,  a  favore dei
          militari in servizio.
              2.     L'amministrazione     militare    concorda    la
          programmazione  e  lo  sviluppo  delle iniziative di cui al
          comma 1 con gli organi della rappresentanza militare.
              3. I suddetti programmi riguardano:
                a) l'ammissione   dei   militari   in  servizio  alla
          frequenza  e  alla  utilizzazione  delle  strutture civili,
          culturali,  sportive,  ricreative, esistenti nel territorio
          comunale  sede  dei comandi, dei reparti e degli enti delle
          Forze armate;
                b)  l'uso agevolato di mezzi di trasporto - urbani ed
          extraurbani  -  e  l'accesso  dei  militari  in servizio ai
          musei,   ai   teatri,  ai  cinematografi  e  agli  impianti
          sportivi;
                c) l'organizzazione,     in     concorso    con    le
          amministrazioni locali, di seminari, cicli di conferenze ed
          altre  iniziative  specifiche tese a prevenire e combattere
          il fenomeno delle tossicodipendenze;
                d) ogni    altra   iniziativa   atta   ad   agevolare
          l'integrazione   dei   militari   nella   societa'  civile,
          attraverso  dibattiti,  incontri  con  realta' culturali ed
          associative,    nonche'   la   partecipazione   a   momenti
          significativi della vita sociale.
              4.  Le  autorita' militari, secondo quanto previsto dal
          comma  1  del  presente  articolo,  concordano con gli enti
          scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti
          nell'ambito   del   territorio  in  cui  operano  gli  enti
          militari,    l'uso    temporaneo    delle    infrastrutture
          ginnico-sportive  eventualmente  in  dotazione  ai  reparti
          stessi.
              5.  Gli enti e le organizzazioni richiedenti provvedono
          alla stipula di apposite polizze per l'assicurazione contro
          i  rischi  e  la  responsabilita' civile derivanti dall'uso
          delle predette infrastrutture".