Art. 4. (Facolta' di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale volontaria) 1. In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione vigente puo' essere trasformato in ferma annuale, a domanda dell'interessato, entro quaranta giorni dalla data di incorporazione. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una quota delle unita' di personale da reclutare in ferma annuale, definita con decreto del Ministro della difesa, e comunque nell'ambito dei limiti di spesa indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge.