Art. 4.
          (Facolta' di trasformazione del servizio di leva
                    in ferma annuale volontaria)

  1.   In  via  transitoria,  il  servizio  di  leva  previsto  dalla
legislazione  vigente  puo'  essere  trasformato  in ferma annuale, a
domanda   dell'interessato,  entro  quaranta  giorni  dalla  data  di
incorporazione.
  2.  La  disposizione  di cui al comma 1 si applica relativamente ad
una  quota  delle  unita' di personale da reclutare in ferma annuale,
definita   con   decreto   del  Ministro  della  difesa,  e  comunque
nell'ambito  dei  limiti  di  spesa indicati, per ciascun anno, dalla
tabella A allegata alla presente legge.