Art. 5
               Misure per agevolare l'inserimento dei
              volontari congedati nel mondo del lavoro

  1.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministro  della  difesa  individua,  con proprio decreto,
nell'ambito  delle direzioni generali del Ministero della difesa, una
struttura competente a svolgere attivita' informativa, promozionale e
di  coordinamento  al  fine di valutare l'andamento dell'attivita' di
reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel
mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito. Per
il  perseguimento  delle  predette finalita' tale struttura si avvale
anche  degli  uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune
informazioni   dalla   Presidenza   del   Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di
lavoro  pubblici  e  privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli
ordinari  stanziamenti  di  bilancio  a  tale fine disponibili, con i
predetti  datori  di  lavoro,  con gli uffici regionali competenti in
materia  di  promozione  dell'occupazione,  individuati  ai sensi del
decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  con  i  soggetti
abilitati  all'attivita'  di  mediazione  tra  domanda  ed offerta di
lavoro  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  2,  del  citato decreto
legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attivita'
di   fornitura   di   prestazioni   di  lavoro  temporaneo  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
  2.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24
dicembre  1986,  n.  958, e successive modificazioni, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, di concerto con i Ministri
della   pubblica   istruzione  e  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i
cittadini  che  prestano  servizio  militare  volontario,  rilevanti,
nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini
del  compimento  di periodi obbligatori di pratica professionale o di
specializzazione,  previsti  per  l'acquisizione dei titoli necessari
all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
 
          Note all'art. 5:
          Comma 1.
              - Il   testo   dell'art.   10,   comma  2  del  decreto
          legislativo   23 dicembre   1997,   n.   469,   concernente
          conferimento  alle regioni e agli enti locali di funzioni e
          compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.
          1  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, e' il seguente:
              "2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
          lavoro   puo'  essere  svolta,  previa  autorizzazione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese
          o   gruppi  di  imprese,  anche  societa'  cooperative  con
          capitale  versato  non  inferiore  a  200  milioni  di lire
          nonche'   da   enti  non  commerciali  con  patrimonio  non
          inferiore a 200 milioni".
              - Il  testo  dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.
          196,   concernente   norme   in   materia   di   promozione
          dell'occupazione,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 9
          luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.  2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura
          di  prestazioni  di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di
          fornitura  di  lavoro  temporaneo  puo'  essere  esercitata
          soltanto  da  societa'  iscritte in apposito albo istituito
          presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
          Il   Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          rilascia,  sentita  la  commissione centrale per l'impiego,
          entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento
          della   sussistenza  dei  requisiti  di  cui  al  comma  2,
          l'autorizzazione  provvisoria  all'esercizio dell'attivita'
          di   fornitura   di   prestazioni   di  lavoro  temporaneo,
          provvedendo  contestualmente  all'iscrizione delle societa'
          nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  su  richiesta  del soggetto
          autorizzato,  entro  i  trenta giorni successivi rilasciata
          l'autorizzazione  a  tempo  indeterminato  subordinatamente
          alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta.
              2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'
          di cui al comma 1 sono i seguenti:
                a) la  costituzione  della  societa'  nella  forma di
          societa'  di  capitali  ovvero  cooperativa,  italiana o di
          altro  Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella
          denominazione  sociale delle parole: "societa' di fornitura
          di  lavoro  temporaneo";  l'individuazione,  quale  oggetto
          esclusivo,  della  predetta attivita'; l'acquisizione di un
          capitale  versato  non  inferiore a un miliardo di lire; la
          sede  legale  o  una  sua  dipendenza  nel territorio dello
          Stato;
                b) la   disponibilita'  di  uffici  e  di  competenze
          professionali  idonee  allo  svolgimento  dell'attivita' di
          fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'
          interessi  un  ambito  distribuito  sull'intero  territorio
          nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
                c) a  garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con
          il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti
          contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
          i  primi  due  anni,  di un deposito cauzionale di lire 700
          milioni  presso  un  istituto  di  credito  avente  sede  o
          dipendenza  nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo
          anno  solare,  la disposizione, in luogo della cauzione, di
          una  fidejussione  bancaria o assicurativa non inferiore al
          cinque  per  cento del fatturato, al netto dell'imposta sul
          valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque
          non inferiore a lire 700 milioni;
                d) in   capo   agli   amministratori,   ai  direttori
          generali,  ai  dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
          accomandatari:   assenza  di  condanne  penali,  anche  non
          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui
          alla  legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro
          l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto dall'art.
          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o
          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione
          degli  infortuni  sul  lavoro  o, in ogni caso, previsti da
          leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;
          assenza,   altresi',   di  sottoposizione  alle  misure  di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  o  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, o della
          legge    13 settembre    1982,   n.   646,   e   successive
          modificazioni.
              3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1 puo' essere
          concessa  anche  a  societa'  cooperative  di  produzione e
          lavoro  che,  oltre  a  soddisfare  le condizioni di cui al
          comma  2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come
          socio  sovventore,  almeno  un  fondo  mutualistico  per la
          promozione  e  lo  sviluppo della cooperazione, di cui agli
          articoli  11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che
          occupino  lavoratori  dipendenti  per un numero di giornate
          non   superiore  ad  un  terzo  delle  giornate  di  lavoro
          effettuate  dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i
          lavoratori   dipendenti   dalla   societa'  cooperativa  di
          produzione  e  lavoro  possono essere a questa forniti come
          prestatori di lavoro temporaneo.
              4.  I  requisiti  di  cui  ai  commi  2  e 3 nonche' le
          informazioni  di  cui  al  comma  7  sono  dichiarati dalla
          societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  della  provincia in cui ha la sede legale, per
          l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
              5.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          con  decreto  da  emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce le
          modalita'    della   presentazione   della   richiesta   di
          autorizzazione di cui al comma 1.
              6.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          svolge  vigilanza  e  controllo sull'attivita' dei soggetti
          abilitati   alla   fornitura   di   prestazioni  di  lavoro
          temporaneo   ai   sensi   del  presente  articolo  e  sulla
          permanenza  in  capo  ai medesimi soggetti dei requisiti di
          cui al comma 2.
              7.  La  societa'  comunica all'autorita' concedente gli
          spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
          la  cessazione  dell'attivita'  ed  ha inoltre l'obbligo di
          fornire  all'autorita'  concedente tutte le informazioni da
          questa richiesta.
              8.  La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie
          e  l'obbligo  di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della
          legge  23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa
          fornitrice  con  riferimento  ai lavoratori da assumere con
          contratto  per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti
          lavoratori  non  sono  computati ai fini dell'applicazione,
          all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.".
          Comma 2.
              - Il  testo  dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1986,
          n. 958, e' il seguente:
              "Art.  17 (Qualifiche e profili professionali). - 1. Le
          qualifiche  professionali  e  le specializzazioni acquisite
          durante  il  servizio militare in qualunque forma prestato,
          attestate   con   diploma   rilasciato  dall'ente  militare
          competente,  costituiscono  titolo da valutare nei concorsi
          per   titoli   ed   esami  per  l'accesso  alle  qualifiche
          funzionali   i   e  relativi  profili  professionali  della
          pubblica amministrazione.
              2.  Parimenti  le  effettive  prestazioni  disimpegnate
          dagli ufficiali di complemento di la nomina e le qualifiche
          professionali    acquisite,    comprovate   con   attestati
          rilasciati  dall'ente  militare  competente,  costituiscono
          titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali
          e    relativi    profili   professionali   della   pubblica
          amministrazione.
              3.  La  valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 e'
          riferita  ai  casi  in  cui la qualifica professionale o la
          specializzazione  acquisita  ha  una diretta corrispondenza
          con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso
          o  l'assunzione  diretta.  In ogni caso, pur in mancanza di
          diretta  corrispondenza tra la specializzazione acquisita e
          il  profilo  della qualifica cui si riferisce il concorso o
          l'assunzione   diretta,   l'aver   assolto   effettivamente
          all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare.
              4.  Con  decreto del Ministro della difesa, adottato di
          concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica,  del
          tesoro,  della  pubblica  istruzione,  della  sanita',  del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale,  e'  stabilita  la
          corrispondenza  delle  qualifiche e specializzazioni di cui
          ai  commi  1  e  2  con le qualifiche funzionali e relativi
          profili  professionali  previsti ai fini dell'avviamento al
          lavoro.
              5.  Le  amministrazioni dello Stato, comprese le unita'
          sanitarie  locali,  le  aziende  autonome  e gli altri enti
          pubblici  regionali,  provinciali  e comunali, nei bandi di
          concorso  per  l'immissione  di  personale  esterno, devono
          indicare  la  valutazione da attribuire ai titoli di cui ai
          commi 1, 2 e 3.".