Art. 6
                       Relazione al Parlamento

  1.  A  decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore
del  decreto  legislativo  di  cui  all'articolo 3, il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  della difesa,
presenta  al  Parlamento  la  relazione  annuale  sullo  stato  della
disciplina  militare  e  sullo  stato dell'organizzazione delle Forze
armate  in  relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale
in  particolare  riferisce  sul livello di operativita' delle singole
Forze  armate,  sul  grado  di  integrazione  del  personale militare
volontario  femminile e sull'azione della struttura di cui al comma 1
dell'articolo   5.   Tale   relazione   sostituisce   quelle  di  cui
all'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all'articolo
24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
 
          Note all'art. 6:
          Comma 1.
              - Il  testo dell'art. 48 della citata legge 24 dicembre
          1986, n. 958, e' il seguente:
              "Art. 48 (Relazione sullo stato del personale di leva).
          -  1.  Entro  il  31 dicembre  di ciascun anno, il Ministro
          della  difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati,
          presenta   al  Parlamento  la  relazione  sullo  stato  del
          personale   di   leva   e  in  ferma  di  leva  prolungata,
          congiuntamente  alla relazione sullo stato della disciplina
          militare, prevista dall'art. 24 della legge 11 luglio 1978,
          n. 382.
              2.  Con  la relazione sullo stato del personale di leva
          sono  illustrati  altresi' lo stato di attuazione di quanto
          previsto nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 34 nonche' la
          situazione  delle attivita' culturali e ricreative a favore
          dei militari di leva".
              - Il  testo dell'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n.
          382,   concernente  norme  di  principio  sulla  disciplina
          militare"  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 209 del
          27 luglio 1978 e' il seguente:
              "Art.  24.  -  Il  Ministro  della  difesa, entro il 31
          dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione
          sullo stato della disciplina militare.".