Art. 6 Relazione al Parlamento 1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello di operativita' delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile e sull'azione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
Note all'art. 6: Comma 1. - Il testo dell'art. 48 della citata legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' il seguente: "Art. 48 (Relazione sullo stato del personale di leva). - 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382. 2. Con la relazione sullo stato del personale di leva sono illustrati altresi' lo stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 34 nonche' la situazione delle attivita' culturali e ricreative a favore dei militari di leva". - Il testo dell'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 27 luglio 1978 e' il seguente: "Art. 24. - Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare.".