Art. 7. (Adeguamenti organizzativi e strutturali) 1. Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri di economicita', efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei servizi, dell'amministrazione e della contabilita' delle Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in aderenza ai principi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformita' ai criteri e principi indicati al comma 5, lettere a), b), c), d), e) e g), dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarita' dei compiti e dell'ordinamento delle Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti: a) regolamento per l'amministrazione e contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443; b) testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; c) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482; d) regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077; e) legge 16 giugno 1977, n. 372; f) legge 27 aprile 1978, n. 183; g) legge 22 dicembre 1989, n. 419; h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
Note all'art. 7: Comma 1. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 concernente "disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45, reca norme concernenti le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa. - Il testo dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, e' il seguente: "5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti anche riordinando le competenze degli uffici. accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi: c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.". - Il testo dell'art. 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 1999, n. 269 concernente disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185 e' il seguente: "Art. 4-quater. - 1. Il Governo per fare fronte alle esigenze logistiche e di approvigionamento del personale italiano impiegato nell'ambito della missione di cui all'art. 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla necessita' di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti relativi al. l'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale emana entro il 31 dicembre 1999, uno o piu' regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai seguenti regolamenti: a) regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365; b) regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167; c) regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; d) regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939; e) regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451. 2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 e' acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.". Comma 1, lettera a). - Il regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, recante "approvazione del regolamento per l'amministrazione e contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1927, n. 110. Comma 1, lettera b). - Il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1928, n. 52. Comma 1, lettera c). - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, recante norme sull'amministrazione e la contabilita' degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11. Comma 1, lettera d). - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, recante approvazione del regolamento per gli stabilimenti militari a carattere industriale e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239. Comma 1, lettera e). - La legge 16 giugno 1977, n. 372, recante ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'esercito e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1977, n. 186. Comma 1, lettera f). - La legge 27 aprile 1978, n. 183, recante regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle Forze armate in occasione di pubbliche calamita' e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1978, n. 134. Comma 1, lettera g). - La legge 22 dicembre 1989, n. 419, recante riordinamento del servizio mensa delle Forze armate e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1990, n. 2. Comma 1, lettera h). - Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera e) e g) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.