Art. 7.
              (Adeguamenti organizzativi e strutturali)

  1.   Al   fine   di   adeguare   i   procedimenti,   la   struttura
ordinativo-funzionale  e  le  infrastrutture  delle Forze armate alle
esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in
professionale,  il  Governo,  entro  ventiquattro  mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana uno o piu' regolamenti,
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  per  aggiornare  e  semplificare  con  criteri di economicita',
efficacia  ed  efficienza la disciplina dell'ordinamento dei servizi,
dell'amministrazione e della contabilita' delle Forze armate, al fine
di  pervenire  ad  una  disciplina  omogenea  a livello interforze in
aderenza ai principi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in
conformita'  ai  criteri  e principi indicati al comma 5, lettere a),
b),  c),  d), e) e g), dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarita' dei compiti
e  dell'ordinamento  delle  Forze armate. Con i regolamenti di cui al
presente  articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che
cessano  di  avere  efficacia  dalla  data  di  entrata in vigore dei
regolamenti  stessi. Salvo quanto previsto dall'articolo 4-quater del
decreto-legge  17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  dei  regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre
abrogate  o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili
con  quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti
provvedimenti:
    a)  regolamento  per  l'amministrazione e contabilita' dei corpi,
istituti  e  stabilimenti  militari,  approvato  con regio decreto 10
febbraio 1927, n. 443;
    b)   testo   unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti
l'amministrazione   e   la   contabilita'   dei   corpi,  istituti  e
stabilimenti  militari,  approvato con regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263;
    c)  decreto  del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1482;  d)  regolamento  per  gli  stabilimenti  e arsenali militari a
carattere  industriale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
    e) legge 16 giugno 1977, n. 372;
    f) legge 27 aprile 1978, n. 183;
    g) legge 22 dicembre 1989, n. 419;
    h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
 
          Note all'art. 7:
          Comma 1.
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  concernente  "disciplina  dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Il  testo  della  legge  18  febbraio  1997,  n.  25,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 febbraio 1997, n.
          45,  reca  norme  concernenti  le attribuzioni del Ministro
          della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici  delle Forze
          armate e dell'amministrazione della difesa.
              - Il  testo dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo
          1997,   n.   59   concernente  delega  al  Governo  per  il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la   semplificazione   amministrativa,   pubblicata   nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              "5.  I  regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali  e delle amministrazioni intervenienti anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici.  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi:
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
          modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.".
              - Il  testo  dell'art.  4-quater  del  decreto-legge 17
          giugno  1999,  n.  180,  convertito con modificazioni dalla
          legge   2 agosto  1999,  n.  269  concernente  disposizioni
          urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana
          a   missioni   internazionali   nei   territori   della  ex
          Jugoslavia,  in Albania e ad Hebron, nonche' autorizzazione
          all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati
          in   Macedonia  per  le  operazioni  di  pace  nel  Kosovo,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185
          e' il seguente:
              "Art.  4-quater.  -  1. Il Governo per fare fronte alle
          esigenze  logistiche  e  di approvigionamento del personale
          italiano   impiegato  nell'ambito  della  missione  di  cui
          all'art.  2,  comma  1,  e  comunque  per  fare fronte alla
          necessita'    di   procedere   alla   semplificazione   dei
          procedimenti   amministrativi  non  disciplinati  da  leggi
          vigenti  relativi  al.  l'impiego  di  militari italiani in
          missioni  ed  operazioni  all'interno  ed  all'esterno  del
          territorio nazionale emana entro il 31 dicembre 1999, uno o
          piu'  regolamenti  recanti  norme  in  materia  di  servizi
          amministrativi   di   sostegno   logistico   e   di  lavori
          infrastrutturali   delle  Forze  armate,  nei  quali  siano
          coordinate   e  semplificate  le  disposizioni  di  cui  ai
          seguenti regolamenti:
                  a) regolamento   sui  lavori  del  Genio  militare,
          approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;
                  b) regolamento    per   l'esecuzione   dei   grandi
          trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre
          1939, n. 2167;
                  c) regolamento    per    l'amministrazione   e   la
          contabilita'  degli organismi dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
                  d)  regolamento  per  i  lavori,  le provviste ed i
          servizi  da  eseguirsi  in  economia  da parte degli organi
          centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 dicembre
          1983, n. 939;
                  e) regolamento         speciale         concernente
          l'organizzazione   ed   il  funzionamento  dei  servizi  di
          commissariato dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 19
          novembre 1990, n. 451.
              2.  I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed
          e)  del  comma  1  cessano di avere efficacia dalla data di
          entrata  in  vigore  del  regolamento corrispondente di cui
          all'alinea   del   medesimo   comma  1.  Sugli  schemi  dei
          regolamenti  di  cui  al  citato  alinea  del  comma  1  e'
          acquisito    il   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari.".
          Comma 1, lettera a).
              - Il  regio  decreto  10 febbraio 1927, n. 443, recante
          "approvazione   del  regolamento  per  l'amministrazione  e
          contabilita'  dei Corpi, istituti e stabilimenti militari",
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1927, n.
          110.
          Comma 1, lettera b).
              - Il  regio  decreto  2  febbraio 1928, n. 263, recante
          approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
          concernenti  l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi,
          istituti   e  stabilimenti  militari  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1928, n. 52.
          Comma 1, lettera c).
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  18
          novembre  1965, n. 1482, recante norme sull'amministrazione
          e  la contabilita' degli enti dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11.
          Comma 1, lettera d).
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
          1976, n. 1077, recante approvazione del regolamento per gli
          stabilimenti militari a carattere industriale e' pubblicato
          nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale
          2 settembre 1977, n. 239.
          Comma 1, lettera e).
              - La   legge   16   giugno   1977,   n.   372,  recante
          ammodernamento   degli   armamenti,  dei  materiali,  delle
          apparecchiature  e  dei  mezzi  dell'esercito e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1977, n. 186.
          Comma 1, lettera f).
              - La  legge 27 aprile 1978, n. 183, recante regolazione
          contabile  dei  materiali  consumati  o  ceduti dalle Forze
          armate  in  occasione  di pubbliche calamita' e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1978, n. 134.
          Comma 1, lettera g).
              - La   legge   22   dicembre   1989,  n.  419,  recante
          riordinamento  del  servizio  mensa  delle  Forze armate e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1990, n. 2.
          Comma 1, lettera h).
              - Il  decreto  legislativo  16  luglio  1997,  n.  265,
          recante  disposizioni  in  materia  di personale civile del
          Ministero  della  difesa,  a  norma  dell'art.  1, comma 1,
          lettera  e)  e  g) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.