Art. 8. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 43 miliardi per l'anno 2000, lire 362 miliardi per l'anno 2001 e lire 618 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge. L'onere a regime a decorrere dal 2020 e' determinato nella misura massima di lire 1.096 miliardi. 3. A decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2020, nel caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato dalla tabella A allegata alla presente legge risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera i) della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233 e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa, contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a)-h) (Omissis); i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.".