Art. 8.
                       (Copertura finanziaria)

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato,  per  il  triennio  2000-2002,  rispettivamente, in lire 43
miliardi  per  l'anno  2000, lire 362 miliardi per l'anno 2001 e lire
618  miliardi  per  l'anno  2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
  2.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione della presente legge per
ciascuno  degli  anni  a  decorrere  dal  2003 sono determinati nella
misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge.
L'onere  a  regime  a  decorrere dal 2020 e' determinato nella misura
massima di lire 1.096 miliardi.
  3. A decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2020, nel caso in cui
il  tasso  di  incremento  degli  oneri  individuato  dalla tabella A
allegata alla presente legge risulti superiore al tasso di incremento
del  prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento
di  programmazione  economico-finanziaria approvato dalle risoluzioni
parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai sensi dell'articolo
11,  comma  3,  lettera  i),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni,  la quota dell'onere, relativo all'anno di
riferimento,  corrispondente  alla  differenza  tra  i  due  tassi di
variazione.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 8:
              - Il  testo  dell'art.  11,  comma  3, lettera i) della
          legge  5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 22 agosto
          1978, n. 233 e' il seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa,  contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a)-h) (Omissis);
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.".