ART. 3.
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

          Data a Roma, addi' 15 novembre 2000

                               CIAMPI

                    Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
                    DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Fassino