Art. 10.
Norme transitorie e finali
1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2, sono attivati
dall'ufficio provinciale della motorizzazione e dall'ufficio
provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., secondo le direttive
emanate dal Ministero e dall'A.C.I., in modo da evitare turbative di
mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero
di sportelli adeguato alle esigenze del territorio.
2. Le modalita' di interconnessione e le relative procedure,
nonche' ogni altra misura necessaria al funzionamento dello
sportello, sono definite dal Ministero e dall'A.C.I. entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e
comunque, in modo da assicurare il funzionamento a regime del
sistema, entro sei mesi dalla stessa data.
3. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Bianco, Ministro dell'interno
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 5