Art. 10. 
                     Norme transitorie e finali 
  1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2,  sono  attivati
dall'ufficio  provinciale   della   motorizzazione   e   dall'ufficio
provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., secondo le direttive
emanate dal Ministero e dall'A.C.I., in modo da evitare turbative  di
mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero
di sportelli adeguato alle esigenze del territorio. 
  2. Le  modalita'  di  interconnessione  e  le  relative  procedure,
nonche'  ogni  altra  misura  necessaria   al   funzionamento   dello
sportello, sono definite dal Ministero  e  dall'A.C.I.  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,  e
comunque, in  modo  da  assicurare  il  funzionamento  a  regime  del
sistema, entro sei mesi dalla stessa data. 
  3. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 settembre 2000 
                               CIAMPI 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                  Bassanini, Ministro per la funzione 
                              pubblica 
                              Bersani, Ministro dei trasporti e della 
                              navigazione 
                              Bianco, Ministro dell'interno 
                              Del Turco, Ministro delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
  Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000 
  Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 5