Art. 2.
Istituzione e attivazione dello sportello
1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo
sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di
circolazione e di proprieta' relativi alle operazioni di
immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprieta'.
2. Lo sportello puo' essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il
P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di
consulenza automobilistica.
3. Lo sportello e' attivato mediante un unico collegamento con il
centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo
dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di
cui agli articoli 4 e 7.
4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta
di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al
trasferimento di residenza delle persone fisiche.
5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la
sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito con decreto del
Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento. Gli sportelli sono altresi' tenuti ad affiggere
le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per
ogni servizio reso.
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 93, comma 3, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1.-2.
(Omissis).
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.".