Art. 2. Istituzione e attivazione dello sportello 1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprieta' relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprieta'. 2. Lo sportello puo' essere attivato: a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione; b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.; c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica. 3. Lo sportello e' attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7. 4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche. 5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresi' tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso.
Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 93, comma 3, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1.-2. (Omissis). 3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.".