Art. 2. 
              Istituzione e attivazione dello sportello 
  1. E' istituito  lo  sportello  telematico  dell'automobilista.  Lo
sportello rilascia, contestualmente alla richiesta,  i  documenti  di
circolazione  e   di   proprieta'   relativi   alle   operazioni   di
immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprieta'. 
  2. Lo sportello puo' essere attivato: 
    a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione; 
    b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I.  che  gestiscono  il
P.R.A.; 
    c) presso le delegazioni  dell'A.C.I.  e  presso  le  imprese  di
consulenza automobilistica. 
  3. Lo sportello e' attivato mediante un unico collegamento  con  il
centro elaborazione dati del Ministero o con il  sistema  informativo
dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni  di
cui agli articoli 4 e 7. 
  4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della  carta
di circolazione di cui  al  comma  3  dell'articolo  93  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di  aggiornamento  relativo  al
trasferimento di residenza delle persone fisiche. 
  5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali  dove  hanno  la
sede, apposito logo, il cui modello  e'  stabilito  con  decreto  del
Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento. Gli sportelli sono altresi' tenuti ad affiggere
le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo  richiesto  per
ogni servizio reso. 
 
          Nota all'art. 2: 
              - Si trascrive il testo  dell'art.  93,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              "Art. 93 (Formalita'  necessarie  per  la  circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).   -   1.-2.
          (Omissis). 
              3. La carta di circolazione non puo' essere  rilasciata
          se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
          il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.".