Art. 3.
Sicurezza e funzionamento dello sportello
1. Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni
dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi
di sicurezza graduati in relazione alla quantita' di materiale da
custodire per la gestione dello sportello, la conservazione e la
custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette
autoadesive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la
gestione dello sportello, la cui presa in carico ed il cui utilizzo
sono annotati in appositi registri, secondo le modalita' indicate dal
Ministero e dall'A.C.I.
2. Gli uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici
provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A., si accertano del
corretto funzionamento degli sportelli e della osservanza delle
modalita' indicate al comma 1.