Art. 3. 
              Sicurezza e funzionamento dello sportello 
  1. Le  imprese  di  consulenza  automobilistica  e  le  delegazioni
dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con  mezzi
di sicurezza graduati in relazione alla  quantita'  di  materiale  da
custodire per la gestione dello  sportello,  la  conservazione  e  la
custodia delle targhe, delle carte di circolazione,  delle  etichette
autoadesive e di ogni  altro  materiale  ad  esse  assegnato  per  la
gestione dello sportello, la cui presa in carico ed il  cui  utilizzo
sono annotati in appositi registri, secondo le modalita' indicate dal
Ministero e dall'A.C.I. 
  2.  Gli  uffici  provinciali  della  motorizzazione  e  gli  uffici
provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A., si  accertano  del
corretto funzionamento  degli  sportelli  e  della  osservanza  delle
modalita' indicate al comma 1.