Art. 4. Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione 1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere, limitatamente alle categorie di veicoli fissate dal Ministero: a) le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 2; b) le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 2; c) quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione; d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui all'articolo 101, comma 2; e) le operazioni relative allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa di cui all'articolo 102, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992; 2. L'ufficio provinciale della motorizzazione consente il collegamento con il C.E.D. del Ministero, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., dopo aver verificato che: a) il richiedente sia abilitato all'uso della procedura di collegamento telematico fra le imprese di consulenza automobilistica e il C.E.D. del Ministero, denominata "prenotamotorizzazione", con un collegamento privo di concentratori intermedi; b) le apparecchiature descritte nella richiesta abbiano i requisiti minimi fissati dal Ministero. 3. Con il consenso al collegamento e' assegnato all'impresa, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette autoadesive in bianco, sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente. 4. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identita' del richiedente, verifica l'idoneita', la completezza e la conformita' della domanda e della documentazione presentate in conformita' alle norme vigenti, nonche' ilversamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Ministero. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione. 5. Il Centro elaborazione dati del Ministero, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I. consente la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero di targa del lotto assegnato allo sportello.
Note all'art. 4: - Per il riferimento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 93, comma 2, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. (Omissis). 2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.". - Si trascrive il testo dell'art. 94, comma 2, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. (Omissis). 2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.". - Si trascrive il testo dell'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Art. 101 (Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe). - 1. (Omissis). 2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.". - Si trascrive il testo dell'art. 102, commi 2, 4 e 5, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Art. 102 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa). - 1. (Omissis). 2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93. 3. (Omissis). 4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu' leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93. 5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.".