Art. 4.
Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della
navigazione
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno
sportello possono chiedere di svolgere, limitatamente alle categorie
di veicoli fissate dal Ministero:
a) le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso
rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 2;
b) le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della
carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 2;
c) quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione;
d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui all'articolo
101, comma 2;
e) le operazioni relative allo smarrimento, sottrazione,
deterioramento e distruzione di targa di cui all'articolo 102, commi
2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione consente il
collegamento con il C.E.D. del Ministero, direttamente o per il
tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., dopo
aver verificato che:
a) il richiedente sia abilitato all'uso della procedura di
collegamento telematico fra le imprese di consulenza automobilistica
e il C.E.D. del Ministero, denominata "prenotamotorizzazione", con un
collegamento privo di concentratori intermedi;
b) le apparecchiature descritte nella richiesta abbiano i
requisiti minimi fissati dal Ministero.
3. Con il consenso al collegamento e' assegnato all'impresa,
mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un
quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette
autoadesive in bianco, sufficiente a coprire il fabbisogno mensile
del richiedente.
4. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad una delle
operazioni di cui al comma 1, accertata l'identita' del richiedente,
verifica l'idoneita', la completezza e la conformita' della domanda e
della documentazione presentate in conformita' alle norme vigenti,
nonche' ilversamento delle imposte e dei diritti dovuti dal
richiedente, direttamente o per il tramite del collegamento al
sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando le apposite procedure
informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al
Centro elaborazione dati del Ministero. Le richieste non corredate
dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli
importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono
prese in considerazione.
5. Il Centro elaborazione dati del Ministero, verificata la
congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio,
direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo
dell'A.C.I. consente la stampa del documento richiesto, associando la
carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di
reimmatricolazione, al primo numero di targa del lotto assegnato allo
sportello.
Note all'art. 4:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 93, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. (Omissis).
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di
circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.".
- Si trascrive il testo dell'art. 94, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
degli autoveicoli, motoveicoli rimorchi e per il
trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1.
(Omissis).
2. L'ufficio della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su
richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui
al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della
carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui
al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti
di residenza.".
- Si trascrive il testo dell'art. 101, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 101 (Produzione, distribuzione, restituzione e
ritiro delle targhe). - 1. (Omissis).
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.".
- Si trascrive il testo dell'art. 102, commi 2, 4 e 5,
del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 102 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e
distruzione di targa). - 1. (Omissis).
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della
denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola
delle targhe, senza che queste siano state rinvenute,
l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale
della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con
le procedure indicate dall'art. 93.
3. (Omissis).
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe
devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento
tali dati non siano piu' leggibili, l'intestatario della
carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente della Direzione generale della M.C.T.C. una
nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure
indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui
all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di
circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1
deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.".