Art. 4. 
Procedure  di  competenza  del  Ministero  dei  trasporti   e   della
                             navigazione 
  1. I soggetti che intendono attivare presso  le  proprie  sedi  uno
sportello possono chiedere di svolgere, limitatamente alle  categorie
di veicoli fissate dal Ministero: 
    a) le operazioni relative  all'immatricolazione  ed  al  connesso
rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 2; 
    b) le operazioni relative al rinnovo  o  all'aggiornamento  della
carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 2; 
    c) quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione; 
    d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui all'articolo
101, comma 2; 
    e)  le  operazioni  relative   allo   smarrimento,   sottrazione,
deterioramento e distruzione di targa di cui all'articolo 102,  commi
2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992; 
  2.  L'ufficio  provinciale   della   motorizzazione   consente   il
collegamento con il C.E.D.  del  Ministero,  direttamente  o  per  il
tramite del collegamento al  sistema  informativo  dell'A.C.I.,  dopo
aver verificato che: 
    a) il  richiedente  sia  abilitato  all'uso  della  procedura  di
collegamento telematico fra le imprese di consulenza  automobilistica
e il C.E.D. del Ministero, denominata "prenotamotorizzazione", con un
collegamento privo di concentratori intermedi; 
    b)  le  apparecchiature  descritte  nella  richiesta  abbiano   i
requisiti minimi fissati dal Ministero. 
  3. Con  il  consenso  al  collegamento  e'  assegnato  all'impresa,
mediante  l'utilizzo   di   apposite   procedure   informatiche,   un
quantitativo di targhe, di  carte  di  circolazione  e  di  etichette
autoadesive in bianco, sufficiente a coprire  il  fabbisogno  mensile
del richiedente. 
  4. Lo sportello,  ricevuta  la  richiesta  relativa  ad  una  delle
operazioni di cui al comma 1, accertata l'identita' del  richiedente,
verifica l'idoneita', la completezza e la conformita' della domanda e
della documentazione presentate in conformita'  alle  norme  vigenti,
nonche'  ilversamento  delle  imposte  e  dei  diritti   dovuti   dal
richiedente, direttamente  o  per  il  tramite  del  collegamento  al
sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando  le  apposite  procedure
informatiche, provvede a trasmettere le  informazioni  necessarie  al
Centro elaborazione dati del Ministero. Le  richieste  non  corredate
dall'attestazione  dell'avvenuto  pagamento  delle  imposte  e  degli
importi dovuti o dal contestuale versamento  degli  stessi  non  sono
prese in considerazione. 
  5.  Il  Centro  elaborazione  dati  del  Ministero,  verificata  la
congruenza  dei  dati  ricevuti  con  quelli  presenti  in  archivio,
direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo
dell'A.C.I. consente la stampa del documento richiesto, associando la
carta  di  circolazione,   in   caso   di   immatricolazione   o   di
reimmatricolazione, al primo numero di targa del lotto assegnato allo
sportello. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il riferimento al decreto legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, si vedano le note alle premesse. 
              - Si trascrive il testo  dell'art.  93,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              "Art. 93 (Formalita'  necessarie  per  la  circolazione
          degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. (Omissis). 
              2. L'ufficio della Direzione  generale  della  M.C.T.C.
          provvede  all'immatricolazione  e  rilascia  la  carta   di
          circolazione intestandola a chi  si  dichiara  proprietario
          del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
          dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
          o del venditore con patto  di  riservato  dominio,  con  le
          specificazioni di cui all'art. 91.". 
              - Si trascrive il testo  dell'art.  94,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              "Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
          degli  autoveicoli,   motoveicoli   rimorchi   e   per   il
          trasferimento  di  residenza   dell'intestatario).   -   1.
          (Omissis). 
              2.   L'ufficio   della   Direzione    generale    della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione,  su
          richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di  cui
          al comma 1, provvede al rinnovo o  all'aggiornamento  della
          carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di  cui
          al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti
          di residenza.". 
              - Si trascrive il testo dell'art.  101,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              "Art. 101 (Produzione,  distribuzione,  restituzione  e
          ritiro delle targhe). - 1. (Omissis). 
              2.  Le  targhe   sono   consegnate   agli   intestatari
          dall'ufficio  della  Direzione  generale   della   M.C.T.C.
          all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.". 
              - Si trascrive il testo dell'art. 102, commi 2, 4 e  5,
          del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              "Art. 102 (Smarrimento, sottrazione,  deterioramento  e
          distruzione di targa). - 1. (Omissis). 
              2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione  della
          denuncia di smarrimento o sottrazione  anche  di  una  sola
          delle targhe,  senza  che  queste  siano  state  rinvenute,
          l'intestatario  deve  richiedere  alla  Direzione  generale
          della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo,  con
          le procedure indicate dall'art. 93. 
              3. (Omissis). 
              4. I dati di  immatricolazione  indicati  nelle  targhe
          devono essere sempre leggibili. Quando  per  deterioramento
          tali dati non siano piu'  leggibili,  l'intestatario  della
          carta   di   circolazione   deve   richiedere   all'ufficio
          competente della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  una
          nuova  immatricolazione  del  veicolo,  con  le   procedure
          indicate nell'art. 93. 
              5. Nei casi di distruzione di una delle targhe  di  cui
          all'art.  100,  comma  1,  l'intestatario  della  carta  di
          circolazione sulla base della ricevuta di cui  al  comma  1
          deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.".