Art. 5. 
             Accertamento di conformita' e archiviazione 
  1. Entro le ore venti di ogni  giornata  lavorativa,  lo  sportello
chiede, utilizzando le apposite procedure informatiche,  direttamente
o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I.,
al Centro elaborazione dati del Ministero, che provvede  ad  inviarne
copia all'ufficio provinciale  della  motorizzazione  competente  per
territorio, di stampare l'elenco dei documenti  emessi  dal  medesimo
sportello. 
  2. Entro la fine dell'orario di apertura  al  pubblico  del  giorno
lavorativo successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo sportello,
corredato  dalle  richieste   presentate   dagli   utenti,   ciascuna
contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia  del
documento  di  identita'  del  richiedente,  e  le  attestazioni  dei
versamenti degli importi dovuti, e' consegnato al competente  ufficio
provinciale della motorizzazione, il  quale  controlla  che  l'elenco
corrisponda alla propria copia e,  verificata  la  regolarita'  delle
domande  e  della  documentazione,  provvede  a  protocollarle  e  ad
archiviarle. 
  3.  Il  documento  si  considera  regolarmente   rilasciato   dallo
sportello  quando  l'elenco  in  cui  esso  compare  e  la  richiesta
dell'utente, corredata dalla  relativa  documentazione,  siano  stati
consegnati all'ufficio provinciale della motorizzazione  nel  termine
di cui al comma 1 e risultino conformi alle indicazioni  fornite  dal
Ministero.