Art. 5.
Accertamento di conformita' e archiviazione
1. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello
chiede, utilizzando le apposite procedure informatiche, direttamente
o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I.,
al Centro elaborazione dati del Ministero, che provvede ad inviarne
copia all'ufficio provinciale della motorizzazione competente per
territorio, di stampare l'elenco dei documenti emessi dal medesimo
sportello.
2. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo sportello,
corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna
contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del
documento di identita' del richiedente, e le attestazioni dei
versamenti degli importi dovuti, e' consegnato al competente ufficio
provinciale della motorizzazione, il quale controlla che l'elenco
corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarita' delle
domande e della documentazione, provvede a protocollarle e ad
archiviarle.
3. Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo
sportello quando l'elenco in cui esso compare e la richiesta
dell'utente, corredata dalla relativa documentazione, siano stati
consegnati all'ufficio provinciale della motorizzazione nel termine
di cui al comma 1 e risultino conformi alle indicazioni fornite dal
Ministero.