Art. 5. Accertamento di conformita' e archiviazione 1. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello chiede, utilizzando le apposite procedure informatiche, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., al Centro elaborazione dati del Ministero, che provvede ad inviarne copia all'ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio, di stampare l'elenco dei documenti emessi dal medesimo sportello. 2. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo sportello, corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identita' del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, e' consegnato al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarita' delle domande e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle. 3. Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo sportello quando l'elenco in cui esso compare e la richiesta dell'utente, corredata dalla relativa documentazione, siano stati consegnati all'ufficio provinciale della motorizzazione nel termine di cui al comma 1 e risultino conformi alle indicazioni fornite dal Ministero.