Art. 6.
Irregolare rilascio dei documenti
1. In caso di accertata irregolarita', l'ufficio provinciale della
motorizzazione cancella il documento irregolare dall'archivio
elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro
l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il
documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di
immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito
all'ufficio provinciale della motorizzazione, il quale provvede a
distruggere il documento e, ricorrendone il caso, ad assegnare le
targhe ad altro utente.
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione, all'infruttuoso
spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operativita' dello
sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, se del
caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre
giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarita' del
documento, segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per
i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia,
per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il
collegamento telematico non puo' essere sospeso per la prima volta,
per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un
periodo superiore a tre mesi.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni
di sospensione dell'operativita' dello sportello di cui al comma 2, i
provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello
decadono e lo sportello cessa di essere operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche
agli sportelli telematici istituiti presso gli uffici provinciali
dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonche' agli sportelli
istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.