Art. 6. 
                  Irregolare rilascio dei documenti 
  1. In caso di accertata irregolarita', l'ufficio provinciale  della
motorizzazione  cancella  il   documento   irregolare   dall'archivio
elettronico e  respinge  la  richiesta  e  la  documentazione.  Entro
l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il
documento  irregolare,   unitamente   alle   targhe   nel   caso   di
immatricolazione o  di  reimmatricolazione,  deve  essere  restituito
all'ufficio provinciale della motorizzazione,  il  quale  provvede  a
distruggere il documento e, ricorrendone il  caso,  ad  assegnare  le
targhe ad altro utente. 
  2.  L'ufficio  provinciale  della  motorizzazione,  all'infruttuoso
spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operativita'  dello
sportello fino alla restituzione del documento irregolare e,  se  del
caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga  nei  tre
giorni  lavorativi   successivi   all'accertata   irregolarita'   del
documento, segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per
i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di  polizia,
per il ritiro  dei  documenti  e,  se  del  caso,  delle  targhe.  Il
collegamento telematico non puo' essere sospeso per la  prima  volta,
per un periodo superiore al mese e, per  la  seconda  volta,  per  un
periodo superiore a tre mesi. 
  3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni
di sospensione dell'operativita' dello sportello di cui al comma 2, i
provvedimenti adottati  per  consentire  l'apertura  dello  sportello
decadono e lo sportello cessa di essere operativo. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3,  si  applicano  anche
agli sportelli telematici istituiti  presso  gli  uffici  provinciali
dell'A.C.I.,  che  gestiscono  il  P.R.A.  nonche'   agli   sportelli
istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.