Art. 7. 
    Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico 
  1. I soggetti che intendono attivare presso  le  proprie  sedi  uno
sportello possono chiedere di svolgere: 
    a)  le  operazioni  relative  al  rilascio  del  certificato   di
proprieta'  di  cui  all'articolo  93,  comma  5,  con  le   connesse
annotazioni dell'usufrutto, della locazione con facolta' di  acquisto
e della vendita con patto di riservato dominio; 
    b) le operazioni relative alla tascrizione  del  trasferimento  o
degli altri mutamenti, nonche' all'emissione e al rilascio del  nuovo
certificato di proprieta' di cui all'articolo 94, comma 1; 
    c) le operazioni relative alla cessazione della  circolazione  di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative
alla definitiva esportazione  all'estero  di  cui  all'articolo  103,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992; 
    d)  le  operazioni  relative  alla  cancellazione  dal   Pubblico
registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi  avviati
a  demolizione  di  cui  all'articolo  46,  comma  5,   del   decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. 
  2. Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I.  che  gestisce  il
P.R.A.  consente  il  collegamento   con   il   sistema   informativo
dell'A.C.I. e assegna, mediante l'utilizzazione di apposite procedure
informatiche,  un   quantitativo   di   certificati   di   proprieta'
sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente per il periodo di
un mese. In caso di collegamento diretto e', altresi', verificata  la
conformita' delle linee e delle apparecchiature ai  requisiti  minimi
fissati dall'A.C.I. 
  3. Lo sportello, ricevuta la richiesta  relativa  ad  alcuna  delle
operazioni di cui al comma 1, accertata l'identita' del  richiedente,
verifica l'idoneita', la completezza e la conformita' della domanda e
della  documentazione  presentate  alle  norme  vigenti,  nonche'  il
versamento delle imposte e dei diritti dovuti al P.R.A., direttamente
o  per  il  tramite  del  Centro  elaborazione  dati  del  Ministero,
utilizzando  le   apposite   procedure   informatiche,   provvede   a
trasmettere  le  informazioni  necessarie  al   sistema   informativo
dell'A.C.I.   Le   richieste    non    corredate    dall'attestazione
dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi  dovuti  o  dal
contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione. 
  4. Le richieste  inerenti  alle  formalita'  di  registrazione  nel
P.R.A. sono presentate agli sportelli  senza  vincoli  di  competenza
territoriale.  Ad  ogni  richiesta  inviata   telematicamente   dagli
sportelli, direttamente o per il tramite del collegamento  al  Centro
elaborazione dati del Ministero, il sistema  informativo  dell'A.C.I.
attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo  che  vale  ad
individuare,  cronologicamente,  l'ordine  di   presentazione   delle
richieste medesime. 
  5. Il sistema informativo dell'A.C.I.,  verificata  la  completezza
dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le
informazioni presenti in archivio,  procede  all'aggiornamento  della
banca dati del  P.R.A.  autorizzando,  conseguentemente,  l'emissione
della stampa del certificato di proprieta' presso lo sportello. 
  6. Entro le ore venti  dei  giorni  lavorativi,  mediante  apposite
procedure informatiche, lo sportello, direttamente o per  il  tramite
del Centro elaborazione dati del Ministero, e' tenuto  ad  effettuare
al  sistema  informativo  dell'A.C.I.  la  richiesta   della   stampa
dell'elenco riepilogativo delle formalita' trasmesse. 
  7. Entro la fine dell'orario di apertura  al  pubblico  del  giorno
lavorativo successivo, l'elenco di cui al comma  6,  unitamente  alle
note di formalita' ed alla relativa documentazione di parte, la prova
dell'avvenuto versamento degli importi  dovuti  e  la  fotocopia  del
documento di identita' del richiedente sono consegnati al  competente
ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce  il  P.R.A.,  il  quale
provvede all'espletamento dei  controlli  di  propria  competenza  e,
verificata  la  regolarita'  della  documentazione,   provvede   alla
relativa archiviazione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il riferimento al decreto legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, si vedano le note alle premesse. 
              - Si trascrive il testo  dell'art.  93,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              "Art. 93 (Formalita'  necessarie  per  la  circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).   -   1.-4.
          (Omissis). 
              5. Per i veicoli soggetti  ad  iscrizione  nel  P.R.A.,
          oltre la carta di circolazione, e' previsto il  certificato
          di proprieta', rilasciato dallo  stesso  ufficio  ai  sensi
          dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187,  a
          seguito di istanza da presentare  a  cura  dell'interessato
          entro sessanta giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
          della  carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'   data
          comunicazione  dal  P.R.A.  agli  uffici  della   Direzione
          generale della M.C.T.C. i tempi  e  le  modalita'  di  tale
          comunicazione sono definiti nel regolamento.  Dell'avvenuta
          presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.". 
              - Si trascrive il testo  dell'art.  94,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              "Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e   per   il
          trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso
          di   trasferimento   di   proprieta'   degli   autoveicoli,
          motoveicoli  e  rimorchi  o  nel   caso   di   costituzione
          dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con  facolta'
          di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta
          avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni  dalla  data
          in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata  autenticata  o
          giudizialmente accertata, provvede  alla  trascrizione  del
          trasferimento o degli  altri  mutamenti  indicati,  nonche'
          all'emissione  e  al  rilascio  del  nuovo  certificato  di
          proprieta'.". 
              - Si trascrive il testo dell'art.  103,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              "Art. 103 (Obblighi conseguenti alla  cessazione  della
          circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1.  La
          parte  interessata,   intestataria   di   un   autoveicolo,
          motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve  comunicare
          al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la
          cessazione della circolazione di  veicoli  a  motore  e  di
          rimorchi non  avviati  alla  demolizione  o  la  definitiva
          esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo  il
          certificato di proprieta', la carta di  circolazione  e  le
          targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata comunicazione
          all'ufficio  della  Direzione   generale   della   M.C.T.C.
          provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo  ufficio
          della  carta  di  circolazione  e  delle  targhe.  Con   il
          regolamento di esecuzione sono stabilite le  modalita'  per
          lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la  Direzione
          generale della M.C.T.C.". 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  46,  comma  5  del
          decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22  (pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  n.  38  del  15  febbraio  1997,
          supplemento   ordinario),   recante:   "Attuazione    delle
          direttive 91/156/CEE sui rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti
          pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi  e  sui  rifiuti  di
          imballaggio": 
              "Art.  46  (Veicoli  a  motore  e  rimorchi).  -  1.-4.
          (Omissis). 
              5. Dal 30 giugno 1998  la  cancellazione  dal  Pubblico
          registro  automobilistico  (P.R.A.)  dei  veicoli   e   dei
          rimorchi avviati a  demolizione  avviene  esclusivamente  a
          cura  del  titolare  del   centro   di   raccolta   o   del
          concessionario o del titolare della succursale senza  oneri
          di agenzia a carico del  proprietario  del  veicolo  o  del
          rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna
          del veicolo e del rimorchio da parte del  proprietario,  il
          titolare del centro di raccolta,  il  concessionario  o  il
          titolare della  succursale  della  casa  costruttrice  deve
          comunicare  l'avvenuta  consegna  per  la  demolizione  del
          veicolo e consegnare il certificato di proprieta', la carta
          di circolazione e  le  targhe  al  competente  ufficio  del
          P.R.A. che provvede ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
          103, comma 1, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285.".