Art. 7.
Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno
sportello possono chiedere di svolgere:
a) le operazioni relative al rilascio del certificato di
proprieta' di cui all'articolo 93, comma 5, con le connesse
annotazioni dell'usufrutto, della locazione con facolta' di acquisto
e della vendita con patto di riservato dominio;
b) le operazioni relative alla tascrizione del trasferimento o
degli altri mutamenti, nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo
certificato di proprieta' di cui all'articolo 94, comma 1;
c) le operazioni relative alla cessazione della circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative
alla definitiva esportazione all'estero di cui all'articolo 103,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
d) le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico
registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati
a demolizione di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il
P.R.A. consente il collegamento con il sistema informativo
dell'A.C.I. e assegna, mediante l'utilizzazione di apposite procedure
informatiche, un quantitativo di certificati di proprieta'
sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente per il periodo di
un mese. In caso di collegamento diretto e', altresi', verificata la
conformita' delle linee e delle apparecchiature ai requisiti minimi
fissati dall'A.C.I.
3. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad alcuna delle
operazioni di cui al comma 1, accertata l'identita' del richiedente,
verifica l'idoneita', la completezza e la conformita' della domanda e
della documentazione presentate alle norme vigenti, nonche' il
versamento delle imposte e dei diritti dovuti al P.R.A., direttamente
o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero,
utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a
trasmettere le informazioni necessarie al sistema informativo
dell'A.C.I. Le richieste non corredate dall'attestazione
dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal
contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
4. Le richieste inerenti alle formalita' di registrazione nel
P.R.A. sono presentate agli sportelli senza vincoli di competenza
territoriale. Ad ogni richiesta inviata telematicamente dagli
sportelli, direttamente o per il tramite del collegamento al Centro
elaborazione dati del Ministero, il sistema informativo dell'A.C.I.
attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che vale ad
individuare, cronologicamente, l'ordine di presentazione delle
richieste medesime.
5. Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza
dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le
informazioni presenti in archivio, procede all'aggiornamento della
banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l'emissione
della stampa del certificato di proprieta' presso lo sportello.
6. Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante apposite
procedure informatiche, lo sportello, direttamente o per il tramite
del Centro elaborazione dati del Ministero, e' tenuto ad effettuare
al sistema informativo dell'A.C.I. la richiesta della stampa
dell'elenco riepilogativo delle formalita' trasmesse.
7. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo, l'elenco di cui al comma 6, unitamente alle
note di formalita' ed alla relativa documentazione di parte, la prova
dell'avvenuto versamento degli importi dovuti e la fotocopia del
documento di identita' del richiedente sono consegnati al competente
ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., il quale
provvede all'espletamento dei controlli di propria competenza e,
verificata la regolarita' della documentazione, provvede alla
relativa archiviazione.
Note all'art. 7:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 93, comma 5, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1.-4.
(Omissis).
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato
di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione. Della consegna e' data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. i tempi e le modalita' di tale
comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.".
- Si trascrive il testo dell'art. 94, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il
trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso
di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione
dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta'
di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta
avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data
in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o
giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del
trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche'
all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di
proprieta'.".
- Si trascrive il testo dell'art. 103, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1. La
parte interessata, intestataria di un autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare
al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la
cessazione della circolazione di veicoli a motore e di
rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva
esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il
certificato di proprieta', la carta di circolazione e le
targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata comunicazione
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo ufficio
della carta di circolazione e delle targhe. Con il
regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita' per
lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione
generale della M.C.T.C.".
- Si trascrive il testo dell'art. 46, comma 5 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997,
supplemento ordinario), recante: "Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio":
"Art. 46 (Veicoli a motore e rimorchi). - 1.-4.
(Omissis).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico
registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei
rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a
cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri
di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del
rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna
del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il
titolare del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale della casa costruttrice deve
comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del
veicolo e consegnare il certificato di proprieta', la carta
di circolazione e le targhe al competente ufficio del
P.R.A. che provvede ai sensi e per gli effetti dell'art.
103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.".