Art. 7. Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico 1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere: a) le operazioni relative al rilascio del certificato di proprieta' di cui all'articolo 93, comma 5, con le connesse annotazioni dell'usufrutto, della locazione con facolta' di acquisto e della vendita con patto di riservato dominio; b) le operazioni relative alla tascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta' di cui all'articolo 94, comma 1; c) le operazioni relative alla cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all'estero di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992; d) le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. 2. Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. consente il collegamento con il sistema informativo dell'A.C.I. e assegna, mediante l'utilizzazione di apposite procedure informatiche, un quantitativo di certificati di proprieta' sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente per il periodo di un mese. In caso di collegamento diretto e', altresi', verificata la conformita' delle linee e delle apparecchiature ai requisiti minimi fissati dall'A.C.I. 3. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad alcuna delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identita' del richiedente, verifica l'idoneita', la completezza e la conformita' della domanda e della documentazione presentate alle norme vigenti, nonche' il versamento delle imposte e dei diritti dovuti al P.R.A., direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al sistema informativo dell'A.C.I. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione. 4. Le richieste inerenti alle formalita' di registrazione nel P.R.A. sono presentate agli sportelli senza vincoli di competenza territoriale. Ad ogni richiesta inviata telematicamente dagli sportelli, direttamente o per il tramite del collegamento al Centro elaborazione dati del Ministero, il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che vale ad individuare, cronologicamente, l'ordine di presentazione delle richieste medesime. 5. Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all'aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l'emissione della stampa del certificato di proprieta' presso lo sportello. 6. Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante apposite procedure informatiche, lo sportello, direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, e' tenuto ad effettuare al sistema informativo dell'A.C.I. la richiesta della stampa dell'elenco riepilogativo delle formalita' trasmesse. 7. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco di cui al comma 6, unitamente alle note di formalita' ed alla relativa documentazione di parte, la prova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti e la fotocopia del documento di identita' del richiedente sono consegnati al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., il quale provvede all'espletamento dei controlli di propria competenza e, verificata la regolarita' della documentazione, provvede alla relativa archiviazione.
Note all'art. 7: - Per il riferimento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 93, comma 5, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1.-4. (Omissis). 5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna e' data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. i tempi e le modalita' di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.". - Si trascrive il testo dell'art. 94, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta'.". - Si trascrive il testo dell'art. 103, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Art. 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita' per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C.". - Si trascrive il testo dell'art. 46, comma 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, supplemento ordinario), recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio": "Art. 46 (Veicoli a motore e rimorchi). - 1.-4. (Omissis). 5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del P.R.A. che provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".