Art. 8
Inidoneita' o irregolarita' della documentazione
1. In caso di accertata inidoneita' della documentazione prodotta
ovvero degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che
gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito
all'operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A.
e ne da' comunicazione allo sportello richiedente.
2. In caso di accertata irregolarita' nel rilascio della
documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello e' tenuto a
provvedere al ritiro del certificato di proprieta' eventualmente gia'
consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio
provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno
lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di apertura al
pubblico. La richiesta potra' essere definita solo a seguito di
successiva ripresentazione con contestuale integrazione della
documentazione ovvero degli importi dovuti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli
sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della
motorizzazione.