Art. 8 Inidoneita' o irregolarita' della documentazione 1. In caso di accertata inidoneita' della documentazione prodotta ovvero degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne da' comunicazione allo sportello richiedente. 2. In caso di accertata irregolarita' nel rilascio della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello e' tenuto a provvedere al ritiro del certificato di proprieta' eventualmente gia' consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La richiesta potra' essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione.