Art. 8
          Inidoneita' o irregolarita' della documentazione

  1.  In  caso di accertata inidoneita' della documentazione prodotta
ovvero  degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che
gestisce    il   P.R.A.,   sospende   l'esito   positivo   attribuito
all'operazione,  opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A.
e ne da' comunicazione allo sportello richiedente.
  2.   In   caso   di  accertata  irregolarita'  nel  rilascio  della
documentazione  di  competenza  del  P.R.A., lo sportello e' tenuto a
provvedere al ritiro del certificato di proprieta' eventualmente gia'
consegnato   alla  parte  ed  a  restituirlo  al  competente  ufficio
provinciale   dell'A.C.I.,   che   gestisce  il  P.R.A.,  nel  giorno
lavorativo  successivo,  entro  la  fine  dell'orario  di apertura al
pubblico.  La  richiesta  potra'  essere  definita  solo a seguito di
successiva   ripresentazione   con   contestuale  integrazione  della
documentazione ovvero degli importi dovuti.
  3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli
sportelli    istituiti    presso   gli   uffici   provinciali   della
motorizzazione.