Art. 9.
Irregolare rilascio dei documenti
1. L'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A.,
trascorso infruttuosamente il termine di cui all'articolo 7, comma 7,
sospende l'operativita' dello sportello fino alla restituzione del
documento irregolare e, ove la restituzione non avvenga entro il
terzo giorno lavorativo successivo all'accertata irregolarita' del
documento, segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per
i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia
per il ritiro del documento stesso.
2. La sospensione dei collegamenti telematici attivati presso i
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, nonche' presso le delegazioni A.C.I., e' disposta
dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., per la
durata massima di un mese nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, venga accertata la prima violazione e per la durata massima
di tre mesi, in caso di accertamento della seconda violazione.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni
di sospensione dell'operativita' dello sportello di cui al comma 2, i
provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello
decadono e lo sportello cessa di essere operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli
sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della
motorizzazione nel senso che l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che
gestisce il P.R.A., comunica l'irregolarita' al competente ufficio
provinciale della motorizzazione, il quale adotta i provvedimenti
conseguenti, ivi inclusa la sospensione delle attivita' di sportello
fino al ripristino delle necessarie condizioni di operativita'.
Nota all'art. 9:
- Per il riferimento alla legge 8 agosto 1991, n. 264,
e successive modificazioni, si vedano le note alle
premesse.