Art. 9. Irregolare rilascio dei documenti 1. L'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., trascorso infruttuosamente il termine di cui all'articolo 7, comma 7, sospende l'operativita' dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, ove la restituzione non avvenga entro il terzo giorno lavorativo successivo all'accertata irregolarita' del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento stesso. 2. La sospensione dei collegamenti telematici attivati presso i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, nonche' presso le delegazioni A.C.I., e' disposta dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., per la durata massima di un mese nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, venga accertata la prima violazione e per la durata massima di tre mesi, in caso di accertamento della seconda violazione. 3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operativita' dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione nel senso che l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., comunica l'irregolarita' al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale adotta i provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la sospensione delle attivita' di sportello fino al ripristino delle necessarie condizioni di operativita'.
Nota all'art. 9: - Per il riferimento alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.