Art. 9. 
                  Irregolare rilascio dei documenti 
  1. L'ufficio  provinciale  dell'A.C.I.,  che  gestisce  il  P.R.A.,
trascorso infruttuosamente il termine di cui all'articolo 7, comma 7,
sospende l'operativita' dello sportello fino  alla  restituzione  del
documento irregolare e, ove la  restituzione  non  avvenga  entro  il
terzo giorno lavorativo successivo  all'accertata  irregolarita'  del
documento, segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per
i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi  di  polizia
per il ritiro del documento stesso. 
  2. La sospensione dei collegamenti  telematici  attivati  presso  i
soggetti di cui alla legge  8  agosto  1991,  n.  264,  e  successive
modificazioni, nonche' presso  le  delegazioni  A.C.I.,  e'  disposta
dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., per  la
durata massima di un mese nel caso in cui, ai sensi dell'articolo  8,
comma 2, venga accertata la prima violazione e per la durata  massima
di tre mesi, in caso di accertamento della seconda violazione. 
  3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni
di sospensione dell'operativita' dello sportello di cui al comma 2, i
provvedimenti adottati  per  consentire  l'apertura  dello  sportello
decadono e lo sportello cessa di essere operativo. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli
sportelli   istituiti   presso   gli   uffici    provinciali    della
motorizzazione nel senso che l'ufficio provinciale  dell'A.C.I.,  che
gestisce il P.R.A., comunica l'irregolarita'  al  competente  ufficio
provinciale della motorizzazione, il  quale  adotta  i  provvedimenti
conseguenti, ivi inclusa la sospensione delle attivita' di  sportello
fino al ripristino delle necessarie condizioni di operativita'. 
 
          Nota all'art. 9: 
              - Per il riferimento alla legge 8 agosto 1991, n.  264,
          e  successive  modificazioni,  si  vedano  le   note   alle
          premesse.