Art. 2.
                     Disciplina del procedimento
  1.  I  datori  di lavoro privati e gli enti pubblici economici che,
per  le speciali condizioni della loro attivita' non possono occupare
l'intera  percentuale di persone disabili prescritta dall'articolo 3,
comma  1,  della  legge  n.  68  del  1999, presentano, al competente
servizio  individuato  dalle  regioni  ai  sensi  dell'articolo 4 del
decreto  legislativo  23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato
"servizio",  domanda  di esonero parziale dall'obbligo di assunzione.
La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali
condizioni  di  attivita'  che,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1,
possono consentire l'esonero.
  L'autorizzazione all'esonero parziale e' concessa per un periodo di
tempo determinato.
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale, i
datori  di  lavoro  di cui al comma 1, versano al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'articolo 14 della
legge  n. 68 del 1999, della regione in cui e' situata la sede per la
quale  si  chiede  l'esonero,  un  contributo  per  ciascun  soggetto
disabile  non  assunto,  nella  misura  di  L. 25.000 per ogni giorno
lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.
  3.  Le regioni determinano criteri e modalita' per il pagamento, la
riscossione e il versamento del contributo di cui al comma 2, secondo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge n. 68 del 1999,
e  stabiliscono  la  periodicita'  con  la  quale il datore di lavoro
trasmette  al  servizio  copia  delle  ricevute dei versamenti a tale
titolo effettuati.
  4.   L'obbligo   di   pagamento   del   contributo,   nella  misura
corrispondente  alla  percentuale  di  esonero richiesta, decorre dal
momento   della   presentazione   della   domanda  di  autorizzazione
all'esonero  parziale  e, nei casi di cui all'articolo 17 della legge
n.   68   del   1999,   deve   essere  versato  contestualmente  alla
presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto dall'articolo
5, comma 5.
  5.  Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo di cui
al  comma  2,  il servizio provvede, assegnando un congruo termine, a
diffidare  il  datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine il
servizio  trasmette  le  relative comunicazioni al servizio ispettivo
della  direzione provinciale del lavoro in cui e' ubicata la sede per
la   quale  si  chiede  l'esonero,  che  provvede  al  calcolo  delle
maggiorazioni  tenuto  conto  dell'entita' dell'infrazione rilevata e
procede,     previa     notifica    all'interessato,    di    verbale
contravvenzionale,    all'irrogazione    delle    sanzioni   previste
dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 68 del 1999.
  6.  Qualora  il  datore  di  lavoro  non ottemperi, successivamente
all'irrogazione  delle  sanzioni amministrative di cui al comma 5, al
versamento del contributo secondo le modalita' stabilite ai sensi del
comma  3,  il  servizio  dichiara,  con  apposito  provvedimento,  la
decadenza  dall'esonero  parziale;  una  nuova  domanda  puo'  essere
inoltrata  non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente
autorizzazione.
 
          Note all'art. 2:
              -  Per  il  testo  del comma 3 dell'art. 5 della citata
          legge  12  marzo  1999,  n.  68,  si  veda  nelle note alle
          premesse.
              -  Il  decreto  legislativo  23  dicembre 1997, n. 469,
          recante  "Conferimento  alle  regioni e agli enti locali di
          funzioni  e  compiti  in  materia  di mercato del lavoro, a
          norma  dell'art.  1  della  legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1998, n.
          5.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 23 dicembre 1997, n. 469:
              "Art.  4  (Criteri  per  l'organizzazione  del  sistema
          regionale    per    l'impiego).    -    1. L'organizzazione
          amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti  ai sensi del presente decreto sono
          disciplinati,  anche  al  fine di assicurare l'integrazione
          tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
          e  le  politiche formative, con legge regionale da emanarsi
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e h)
          della   legge  15 marzo  1997,  n.  59,  attribuzione  alle
          province  delle  funzioni  e dei compiti di cui all'art. 2,
          comma  1,  ai fini della realizzazione dell'integrazione di
          cui al comma 1;
                b) costituzione    di   una   commissione   regionale
          permanente    tripartita   quale   sede   concertativa   di
          progettazione,  proposta,  valutazione  e verifica rispetto
          alle  linee  programmatiche  e alle politiche del lavoro di
          competenza   regionale;  la  composizione  di  tale  organo
          collegiale  deve  prevedere  la presenza del rappresentante
          regionale  competente  per  materia di cui alla lettera c),
          delle  parti  sociali  sulla  base della rappresentativita'
          determinata  secondo  i  criteri previsti dall'ordinamento,
          rispettando  la  pariteticita'  delle posizioni delle parti
          sociali  stesse,  nonche' quella del consigliere di parita'
          nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n 125;
                c) costituzione   di   un   organismo   istituzionale
          finalizzato    a   rendere   effettiva,   sul   territorio,
          l'integrazione  tra  i  servizi  all'impiego,  le politiche
          attive  del  lavoro  e  le politiche formative, composto da
          rappresentanti  istituzionali della regione, delle province
          e degli altri enti locali;
                d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
          monitoraggio  nelle  materie  di cui all'art. 2 comma 2, ad
          apposita   struttura   regionale   dotata  di  personalita'
          giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
          compito  di collaborare al raggiungimento dell'integrazione
          di  cui  al comma 1, nel rispetto delle attribuzioni di cui
          alle   lettere  a)  e  b).  Tale  struttura  garantisce  il
          collegamento  con  il sistema informativo del lavoro di cui
          all'art. 11;
                e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
          servizi  connessi  alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
          sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
          "centri per l'impiego";
                f)   distribuzione   territoriale   dei   centri  per
          l'impiego  sulla  base di bacini provinciali con utenza non
          inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
          socio-geografiche;
                g)  possibilita'  di attribuzione alle province della
          gestione  ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
          per  l'impiego,  connessi alle funzioni e compiti conferiti
          alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
                h) possibilita'  di  attribuzione  all'ente di cui al
          comma   1,  lettera d),  funzioni  ed  attivita'  ulteriori
          rispetto  a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
          anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
          sia  a  titolo  oneroso  per  i  privati  che  ne  facciano
          richiesta.
              2.   Le  province  individuano  adeguati  strumenti  di
          raccordo   con   gli   altri  enti  locali,  prevedendo  la
          partecipazione   degli  stessi  alla  individuazione  degli
          obiettivi  e  all'organizzazione  dei servizi connessi alle
          funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1.
              3.  I  servizi  per  l'impiego di cui al comma 1 devono
          esser organizzati entro il 31 dicembre l998.".
            -  Si  riporta  il  testo dell'art. 14 della citata legge
          12 marzo 1999, n. 68:
              "Art.   14   (Fondo  regionale  per  l'occupazione  dei
          disabili).  - 1. Le regioni istituiscono il fondo regionale
          per  l'occupazione  dei  disabili,  di  seguito  denominato
          "Fondo",   da  destinare  al  finanziamento  dei  programmi
          regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
              2.   Le   modalita'   di  funzionamento  e  gli  organi
          amministrativi   del   Fondo  sono  determinati  con  legge
          regionale,   in   modo   tale   che   sia   assicurata  una
          rappresentanza  paritetica  dei  lavoratori,  dei datori di
          lavoro e dei disabili.
              3.  Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla
          irrogazione  delle  sanzioni  amministrative previste dalla
          presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro
          ai  sensi  della  presente  legge, nonche' il contributo di
          fondazioni,  enti  di  natura  privata  e soggetti comunque
          interessati.
              4. Il Fondo eroga:
                a) contributi   agli  enti  indicati  nella  presente
          legge,   che  svolgano  attivita'  rivolta  al  sostegno  e
          all'integrazione lavorativa dei disabili;
                b),  contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti
          dall'art. 13, comma 1, lettera c);
                c)   ogni   altra  provvidenza  in  attuazione  delle
          finalita' della presente legge.".
              -  Per  il testo del comma 7, dell'art. 5, della citata
          legge  12  marzo  1999,  n.  68,  si  veda  nelle note alle
          premesse.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 17 della citata legge
          12 marzo 1999, n. 68:
              "Art.  17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese,
          sia  pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per
          appalti  pubblici  o intrattengano rapporti convenzionali o
          di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
          presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del
          legale  rappresentante  che attesti di essere in regola con
          le   norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei
          disabili,  nonche' apposita certificazione rilasciata dagli
          uffici  competenti  dalla quale risulti l'ottemperanza alle
          norme della presente legge, pena l'esclusione.".
              -  Per  il  testo  del comma 5 dell'art. 5 della citata
          legge  12  marzo  1999,  n.  68,  si  veda  nelle note alle
          premesse.