Art. 3.
                 Criteri e modalita' di concessione
  1.  Ai  fini  della  concessione  al  datore  di lavoro richiedente
dell'autorizzazione  all'esonero  parziale,  il  servizio verifica la
sussistenza  di  speciali  condizioni  di  attivita',  accertando  la
presenza,   in   tali   attivita',   di  almeno  una  delle  seguenti
caratteristiche:
    a) faticosita' della prestazione lavorativa richiesta;
    b)   pericolosita'   connaturata  al  tipo  di  attivita',  anche
derivante  da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attivita'
stessa;
    c)    particolare   modalita'   di   svolgimento   dell'attivita'
lavorativa.
  2.  In  presenza  di  almeno una delle caratteristiche previste dal
comma  1  ed  in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di
disabilita'  e  con  le  capacita'  lavorative  degli aventi diritto,
esaminate   le  motivazioni  a  sostegno  della  domanda  che  devono
evidenziare  la difficolta', in relazione alle speciali condizioni di
attivita'   per   le  quali  si  richiede  l'esonero,  di  effettuare
l'inserimento  mirato  di  cui alla legge n. 68 del 1999, il servizio
puo'  autorizzare  l'esonero  parziale  fino  alla misura percentuale
massima  del  60  per  cento  della quota di riserva, a seconda della
rilevanza  delle  caratteristiche  di  cui  al  citato  comma 1. Tale
percentuale  puo' essere aumentata fino all'80 per cento per i datori
di  lavoro  operanti  nel settore della sicurezza e della vigilanza e
nel settore del trasporto privato.
  3.  Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 68 del
1999,  il  servizio  puo'  proporre  misure di inserimento mirato dei
lavoratori    disabili    ai   datori   di   lavoro   che   fruiscono
dell'autorizzazione   all'esonero   parziale,  non  prima  che  siano
trascorsi sei mesi dal rilascio della prima autorizzazione.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per  il  testo  del comma 4 dell'art. 5 della citata
          legge  12  marzo  1999,  n.  68,  si  veda  nelle note alle
          premesse.