Art. 4.
                       Modalita' della domanda
  1.  La  domanda  di autorizzazione all'esonero parziale deve essere
presentata al servizio di cui all'articolo 2, comma 1, del territorio
in  cui  ha sede l'impresa. Per le domande di esonero riferite a piu'
unita'  produttive,  dislocate  in  diverse  province,  la domanda e'
presentata  al  servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha
la sede legale.
  2.  Nella  domanda  devono  essere  indicati, accanto agli elementi
identificativi  del  datore  di  lavoro, il numero dei dipendenti per
ciascuna  unita'  produttiva  per la quale si richiede l'esonero e le
caratteristiche dell'attivita' svolta, descrivendo le lavorazioni che
hanno  natura tale da rendere difficoltoso l'inserimento di personale
disabile,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  1. La
domanda  deve  inoltre contenere informazioni circa la consistenza di
eventuale  lavoro  esterno  o  articolato su turni e sul carattere di
stabilita' sul territorio delle unita' operative interessate.
  3.  Le regioni individuano modalita' semplificate per le domande di
rinnovo  dell'autorizzazione  all'esonero  parziale e per la modifica
dell'autorizzazione     dipendente    da    mutamenti    dell'assetto
organizzativo o della natura giuridica dell'impresa.