Art. 5. Adempimenti degli uffici 1. Qualora la domanda di esonero parziale interessi piu' unita' produttive dislocate in diverse province, il servizio competente a ricevere la domanda di esonero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, provvede, entro quindici giorni dal ricevimento, al suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unita' operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente a tale unita' operativa. 2. Fino all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, il servizio autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60 per cento di cui all'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni gia' irrogate. Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi gia' versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione, e la richiesta di assunzione deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento che respinge la domanda; la richiesta di assunzione e' presentata immediatamente qualora, precedentemente alla domanda di esonero, sia stata accertata l'inadempienza del datore di lavoro in ordine al rispetto delle quote di riserva e applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999. 3. Il servizio, ai fini istruttori, puo' richiedere alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attivita', alle strutture del Servizio sanitario nazionale, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attivita' svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attivita' stessa secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Il rapporto deve pervenire al servizio entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il servizio provvede, anche in mancanza di questo, all'emanazione del provvedimento. 4. Il servizio emana il provvedimento che deve essere esaurientemente motivato, nel termine massimo di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo che il servizio stesso non comunichi al datore di lavoro richiedente la necessita' di prorogare tale termine per non piu' di trenta giorni, per il compimento di ulteriori atti istruttori. Il provvedimento viene comunicato agli interessati a cura del servizio stesso e nell'ipotesi di cui al comma 1, e' trasmesso anche al servizio che ha ricevuto la domanda. 5. In attesa dell'emanazione del provvedimento di decisione in ordine alla domanda di esonero parziale, i datori di lavoro possono richiedere ai competenti servizi, per le finalita' di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, il rilascio della certificazione ivi prevista, da cui risulti la presentazione della domanda nonche' il versamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68: "Art. 9 (Richieste di avviamento). - 1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.". - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68: "4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'art. 14, di una somma pari a L. 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.". - Per il testo dell'art. 17 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note all'art. 2.