Art. 5.
                      Adempimenti degli uffici
  1.  Qualora  la  domanda  di esonero parziale interessi piu' unita'
produttive  dislocate  in  diverse province, il servizio competente a
ricevere  la  domanda  di esonero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
provvede,  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento,  al suo inoltro
presso   i   servizi   competenti   per   ciascuna  unita'  operativa
interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente a tale
unita' operativa.
  2.   Fino   all'adozione   del   provvedimento   di  autorizzazione
all'esonero  parziale,  il servizio autorizza la sospensione parziale
degli  obblighi  occupazionali nella misura percentuale pari a quella
richiesta  e comunque non superiore a quella massima del 60 per cento
di  cui  all'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione delle
eventuali  sanzioni gia' irrogate. Qualora l'autorizzazione non venga
concessa,  gli  importi  gia'  versati  o  da  versare  a  titolo  di
contributo    esonerativo   vengono   conteggiati   ai   fini   della
regolarizzazione  delle  scoperture,  limitatamente  al periodo della
sospensione,  e la richiesta di assunzione deve essere presentata, ai
sensi  dell'articolo  9,  comma  1, della legge n. 68 del 1999, entro
sessanta  giorni  dalla  notifica  del  provvedimento che respinge la
domanda;  la  richiesta  di  assunzione  e' presentata immediatamente
qualora, precedentemente alla domanda di esonero, sia stata accertata
l'inadempienza del datore di lavoro in ordine al rispetto delle quote
di  riserva  e applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4,
della legge n. 68 del 1999.
  3.  Il servizio, ai fini istruttori, puo' richiedere alla direzione
provinciale  del lavoro territorialmente competente ed anche, ove sia
richiesto  dalla specifica natura delle attivita', alle strutture del
Servizio   sanitario   nazionale,  un  apposito  rapporto  dal  quale
risultino  le  caratteristiche dell'attivita' svolta e la sussistenza
delle   speciali  condizioni  dell'attivita'  stessa  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  3,  comma  1.  Il rapporto deve pervenire al
servizio  entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il
servizio  provvede,  anche  in mancanza di questo, all'emanazione del
provvedimento.
  4.   Il   servizio   emana   il   provvedimento   che  deve  essere
esaurientemente  motivato,  nel  termine massimo di centoventi giorni
dalla data di ricevimento della domanda, salvo che il servizio stesso
non  comunichi  al  datore  di  lavoro  richiedente  la necessita' di
prorogare  tale  termine  per  non  piu'  di  trenta  giorni,  per il
compimento  di  ulteriori  atti  istruttori.  Il  provvedimento viene
comunicato agli interessati a cura del servizio stesso e nell'ipotesi
di  cui al comma 1, e' trasmesso anche al servizio che ha ricevuto la
domanda.
  5.  In  attesa  dell'emanazione  del  provvedimento di decisione in
ordine  alla  domanda di esonero parziale, i datori di lavoro possono
richiedere   ai   competenti   servizi,   per  le  finalita'  di  cui
all'articolo  17  della  legge  n.  68  del  1999,  il rilascio della
certificazione  ivi  prevista,  da cui risulti la presentazione della
domanda  nonche'  il versamento del contributo di cui all'articolo 2,
comma 2.
 
          Note all'art. 5:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9, comma 1, della
          citata legge 12 marzo 1999, n. 68:
              "Art.  9  (Richieste  di  avviamento). - 1. I datori di
          lavoro   devono   presentare   agli  uffici  competenti  la
          richiesta  di  assunzione entro sessanta giorni dal momento
          in   cui   sono  obbligati  all'assunzione  dei  lavoratori
          disabili.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 15, comma 4, della
          citata legge 12 marzo 1999, n. 68:
              "4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge
          l'obbligo  di assumere soggetti appartenenti alle categorie
          di  cui  all'art.  1, per ogni giorno lavorativo durante il
          quale  risulti  non coperta, per cause imputabili al datore
          di  lavoro,  la  quota  dell'obbligo  di cui all'art. 3, il
          datore  di  lavoro stesso e' tenuto al versamento, a titolo
          di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'art. 14, di
          una   somma   pari  a  L. 100.000  al  giorno  per  ciascun
          lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima
          giornata.".
              - Per il testo dell'art. 17 della citata legge 12 marzo
          1999, n. 68, si veda nelle note all'art. 2.