Art. 6. Disposizioni finali 1. Nelle informazioni trasmesse dalle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, sono evidenziati i dati relativi al numero degli esoneri parziali autorizzati. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle verifiche effettuate, riferisce al parlamento sullo stato di attuazione della normativa e sul suo effettivo funzionamento, in occasione della relazione presentata ai sensi del citato articolo 21. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 luglio 2000 Il Ministro: Salvi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2000 Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 199
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68. "Art. 21 (Relazione al parlamento). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.".