Art. 6.
                         Disposizioni finali
  1.  Nelle  informazioni  trasmesse  dalle  regioni  secondo  quanto
previsto   dall'articolo   21  della  legge  n.  68  del  1999,  sono
evidenziati   i  dati  relativi  al  numero  degli  esoneri  parziali
autorizzati. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base  delle verifiche effettuate, riferisce al parlamento sullo stato
di attuazione della normativa e sul suo effettivo funzionamento, in
  occasione  della  relazione presentata ai sensi del citato articolo
  21.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 7 luglio 2000
                                                   Il Ministro: Salvi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2000
  Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 199
 
          Nota all'art. 6:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
          12 marzo 1999, n. 68.
              "Art.  21  (Relazione  al parlamento). - 1. Il Ministro
          del  lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro
          il  30 giugno,  presenta  al Parlamento una relazione sullo
          stato  di  attuazione  della presente legge, sulla base dei
          dati  che  le  regioni annualmente, entro il mese di marzo,
          sono tenute ad inviare al Ministro stesso.".