Art. 10. 
                     Norme finali e transitorie 
  1. I compiti spettanti  in  base  alle  disposizioni  del  presente
regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti,  per
le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di  governo
e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al  presidente
della commissione di coordinamento e al suo ufficio. 
  2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,   a
trasmettere  alle  prefetture  competenti  per  territorio  gli  atti
relativi ai procedimenti  pendenti,  nonche'  quelli  concernenti  le
persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel
vigore della precedente disciplina. 
  3.  Entro  il  medesimo  termine,  le  cancellerie  dei   tribunali
trasmettono  alle  prefetture,  alle  regioni  ovvero  alle  province
autonome, secondo le rispettive competenze, gli  atti  relativi  alle
persone giuridiche iscritte nel registro. 
  4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti  pendenti  alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche' di quelli
relativi  a  domande  presentate  nelle  more  dell'istituzione   del
registro decorrono dalla data di istituzione del medesimo. 
  5. Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e  dei
relativi  atti  alle  prefetture,  ovvero  alle  regioni  o  province
autonome,  al  rilascio  dei  certificati  concernenti   le   persone
giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.