Art. 11.
                             Abrogazioni
  1.  Al  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
abrogate le seguenti disposizioni:
    a) articolo 12 del codice civile;
    b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;
    c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;
    d) articoli 33 e 34, del codice civile;
    e)  articolo  35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e
34,  nel  termine  e  secondo  le  modalita' stabilite dalle norme di
attuazione del codice";
    f)  articoli  1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26,
27,  28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e
disposizioni  transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318.
 
          Note all'art. 11:
              -  Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, vedi nelle note alle premesse.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 16 del codice civile,
          come modificato del regolamento qui pubblicato:
              "Art. 16 (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). -
          L'atto   costitutivo  e  lo  statuto  devono  contenere  la
          denominazione  dell'ente,  l'indicazione  dello  scopo, del
          patrimonio  e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento
          e  sull'amministrazione.  Devono  anche determinare, quando
          trattasi  di  associazioni,  i diritti e gli obblighi degli
          associati  e  le  condizioni  della loro ammissione, quando
          trattasi  di  fondazioni,  i  criteri  e  le  modalita'  di
          erogazione delle rendite.
              L'atto   costitutivo   e  lo  statuto  possono  inoltre
          contenere  le  norme  relative  alla estinzione dell'ente e
          alla  devoluzione  del  patrimonio,  e,  per le fondazioni,
          anche quelle relative alla loro trasformazione".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 20 delle disposizioni
          di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
          approvate  con  regio  decreto  30 marzo 1942, n. 318, come
          modificato dal regolamento qui pubblicato:
              "Art.  20.  - Chiusa la liquidazione, il presidente del
          tribunale  ordina  la  cancellazione dell'ente dal registro
          delle persone giuridiche".