Art. 11. Abrogazioni 1. Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 12 del codice civile; b) articolo 16, terzo comma, del codice civile; c) articolo 27, terzo comma, del codice civile; d) articoli 33 e 34, del codice civile; e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione del codice"; f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 16 del codice civile, come modificato del regolamento qui pubblicato: "Art. 16 (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). - L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione". - Si riporta il testo dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal regolamento qui pubblicato: "Art. 20. - Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche".